L’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità dell’impresa

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L’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento.

La portata del principio nell’ambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per l’impresa di portare a conoscenza dell’amministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nell’obbligo di quest’ultima di informarsi per una completa valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

L’operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione.

 
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Tar Sardegna, Sez. I, 23/01/2026, n. 111 respinge il ricorso avverso l’esclusione:

5. Il secondo pilastro motivazionale dell’esclusione attiene, come sopra evidenziato, alla ritenuta violazione degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore economico, per non avere la ricorrente rappresentato alla stazione appaltante l’esistenza di una pendenza tributaria comunque significativa, né al momento della presentazione dell’offerta né successivamente.

Va, preliminarmente osservato che il riferimento contenuto nel provvedimento di esclusione alla mancata comunicazione di una “violazione definitivamente accertata” non incide sulla sostanza della valutazione compiuta dalla stazione appaltante, né elide la rilevanza dell’omissione dichiarativa contestata.

Tale riferimento, infatti, si correla alle risultanze istruttorie disponibili al momento dell’adozione del provvedimento, come emergenti dall’attestazione resa dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifica dei requisiti, e non muta la natura dell’addebito mosso all’operatore economico, incentrato sulla mancata spontanea rappresentazione di una situazione fiscale oggettivamente significativa.

In ogni caso, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice.

Sul punto, va richiamato l’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale pone a carico dell’operatore economico un obbligo generale e permanente di comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza di fatti e provvedimenti potenzialmente idonei a integrare cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.

Giova precisare che l’esclusione non è stata disposta solo in ragione della mera esistenza della pendenza tributaria, bensì anche all’esito di una valutazione discrezionale incentrata sul comportamento complessivamente tenuto dall’operatore economico nella fase di gara, con specifico riguardo alla violazione degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza informativa.

6. La censura della ricorrente, incentrata sull’asserita insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in ragione dell’assenza di un accertamento tributario definitivo alla data di presentazione dell’offerta, non coglie nel segno.

Va osservato, infatti, che il giudizio di affidabilità ex art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha ad oggetto la legittimità o la definitività della pretesa tributaria in sé considerata, bensì il modo in cui l’operatore economico ha gestito il rapporto procedimentale con la stazione appaltante, riservandosi una valutazione unilaterale di irrilevanza di fatti potenzialmente escludenti.

L’obbligo dichiarativo gravante sull’operatore economico non è, dunque, rimesso a una valutazione soggettiva di rilevanza da parte del concorrente, ma assume natura etero-determinata, dovendo essere adempiuto ogniqualvolta il fatto sia astrattamente idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore, spettando esclusivamente alla stazione appaltante la relativa ponderazione.

6.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato, sez. V, n. 1628 del 2025).

In particolare si è osservato che l’art. 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ha stabilito che “1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento”.

Si tratta di una scelta legislativa finalizzata a voler configurare un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione, che se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi.

La portata del principio nell’ambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per l’impresa di portare a conoscenza dell’amministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nell’obbligo di quest’ultima di informarsi per una completa valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

L’operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante (v. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, Sent., 28/08/2025, n. 15873, Cons. Stato, Sez. V, Sent., 25/02/2025, n. 1628).

Oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma una qualificazione oggettiva in grado di incrinare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione, mettendo il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto di affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di inaffidabilità e l’assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 1628/2025 cit.).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/01/2026 di Roberto Donati

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