FOCUS :“Verifica dei requisiti oltre il FVOE: il Tar Toscana apre all’autocertificazione in caso di errore dell’operatore”

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La sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 1856 del 14 novembre 2025 affronta un tema cruciale nell’attuale fase di assestamento del sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici: la possibilità di ricorrere all’autocertificazione in luogo della verifica tramite FVOE quando quest’ultima non sia possibile, anche se la causa dell’inutilizzabilità del fascicolo sia imputabile a un errore dell’operatore economico.

Il Tar Toscana riconosce, infatti, che l’autodichiarazione può supplire alla verifica digitale, valorizzando un approccio sostanzialistico finalizzato a garantire il risultato della procedura senza violare la par condicio.

L’approdo interpretativo è di particolare rilievo alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 209/2024, che ha modificato l’art. 99, comma 3 bis, del D.lgs. n. 36/2023 espressamente ammettendo l’autocertificazione in caso di malfunzionamento del FVOE.

La sentenza eleva tale meccanismo eccezionale a criterio applicabile anche nei casi in cui l’impossibilità di verifica sia derivata da un comportamento erroneo del concorrente, configurandolo come un’ipotesi assimilabile alle carenze documentali suscettibili di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del codice.

Il fatto e la questione giuridica

Nel caso esaminato l’operatore economico aggiudicatario aveva indicato un codice fiscale errato nella domanda di partecipazione, impedendo la corretta registrazione al sistema Start e quindi la formazione del proprio fascicolo nel FVOE. L’impossibilità di accedere alle informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti era dunque imputabile al concorrente.

La stazione appaltante ha fatto ricorso a un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali, ritenendo che tale mezzo fosse idoneo a sostituire la verifica tramite FVOE.

Il Tar Toscana ha confermato la legittimità dell’operato amministrativo, rigettando la richiesta di esclusione e qualificando il caso come una mera irregolarità documentale sanabile. 

 
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La funzione del FVOE nel sistema di e-procurement

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, istituito dall’art. 24 del codice dei contratti pubblici, costituisce il perno dell’attività di verifica dei requisiti attraverso il principio del once only. Contiene documenti e informazioni interoperabili con la Piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati pubbliche ed è lo strumento principale individuato dal legislatore per accertare:

  • le cause di esclusione automatiche ex art. 94;
  • le cause di esclusione non automatiche ex art. 95;
  • i requisiti di partecipazione ex artt. 100 e 103.

L’art. 99 dispone che tali verifiche avvengano tramite il FVOE o tramite documenti già nella disponibilità della stazione appaltante, evitando richieste ridondanti agli operatori. L’ANAC, con delibera n. 262/2023, ne ha disciplinato struttura, funzionamento e tipologie di dati.

Il FVOE non è tuttavia un requisito di partecipazione, bensì uno strumento di supporto. Questo principio, già affermato da Tar Catania 1929/2025 e Tar Salerno 313/2024, è confermato dalla pronuncia toscana, che esclude la possibilità di imporre il corretto popolamento del fascicolo a pena di esclusione in mancanza di un’espressa previsione normativa.

Gli approdi della sentenza

La decisione afferma due principi centrali.

  1. Il FVOE non è elemento costitutivo della partecipazione.

La possibilità di utilizzare strumenti alternativi di verifica discende dall’assenza di una norma che imponga il ricorso esclusivo al FVOE a pena di esclusione. Il fascicolo è un mezzo, non un fine.

  1. L’autocertificazione è utilizzabile anche quando l’inutilizzabilità del FVOE dipende da errore del concorrente.

La modifica introdotta dal correttivo appalti all’art. 99, comma 3 bis, consente l’autocertificazione in ogni caso di malfunzionamento del FVOE o delle banche dati. Pur non applicabile ratione temporis, la norma esprime la ratio del legislatore orientata al risultato.

Il Tar Toscana afferma che tale ratio è estensibile anche alle ipotesi in cui il mancato funzionamento sia dovuto a un comportamento dell’operatore economico, purché ciò non alteri la par condicio e si collochi nella dimensione del soccorso istruttorio.

La disciplina del correttivo appalti e il ricorso all’autocertificazione

Il nuovo comma 3 bis dell’art. 99 è nato per far fronte ai malfunzionamenti registrati nei primi mesi di applicazione del sistema di interoperabilità. Esso consente l’aggiudicazione trascorsi trenta giorni dalla proposta, previa autocertificazione del possesso dei requisiti, con successiva verifica da parte della stazione appaltante. Se l’autodichiarazione risulti falsa, l’amministrazione deve recedere dal contratto e procedere alle segnalazioni previste.

Si tratta di un rimedio eccezionale destinato a perdere rilevanza man mano che il sistema digitale raggiungerà maggiore stabilità. La sentenza, tuttavia, amplia la portata applicativa di tale meccanismo, attribuendogli valore generale.

Autocertificazione, soccorso istruttorio e principio del risultato

La decisione toscana richiama indirettamente le tensioni sistemiche tra favor partecipationis, principio di autoresponsabilità e par condicio. L’autocertificazione, quando utilizzata per attestare requisiti già sussistenti, può rappresentare uno strumento alternativo idoneo a evitare l’arresto della procedura purché rispettoso dei limiti del soccorso istruttorio ex art. 101.

La giurisprudenza aveva già riconosciuto l’utilizzabilità dell’autodichiarazione come mezzo sostitutivo prima dell’entrata in vigore del correttivo. È il caso, ad esempio, di Tar Napoli 624/2025 in tema di fatturato e Tar Napoli 6332/2024 sulla regolarità fiscale in presenza di inerzia dell’Agenzia delle Entrate. Si riconosceva già allora che la dichiarazione sostitutiva, pur priva di valore certificativo pieno, possiede efficacia provvisoria sino a verifica contraria.

La sentenza toscana si inserisce quindi in un percorso evolutivo che valorizza il principio del risultato, secondo cui l’azione amministrativa deve tendere alla tempestiva e corretta conclusione della procedura, evitando blocchi sproporzionati rispetto all’obiettivo di assicurare la verifica dei requisiti.

Considerazioni conclusive

La pronuncia rappresenta un significativo contributo interpretativo in un settore ancora in fase di stabilizzazione. L’affermazione della possibilità di ricorrere all’autocertificazione anche quando l’impossibilità di verifica tramite FVOE sia imputabile all’operatore economico introduce un temperamento sostanzialistico che evita automatismi espulsivi non previsti dal legislatore.

Resta tuttavia evidente come la natura eccezionale del meccanismo introdotto dal correttivo appalti ponga cautela nell’ampliarne i confini applicativi.

La progressiva affidabilità dei sistemi digitali renderà sempre più residuale il ricorso a strumenti alternativi, che dovranno comunque restare circoscritti a integrazioni documentali non incidenti sull’offerta e rispettose dell’equilibrio tra massima partecipazione e par condicio.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 27/01/2026

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