La “clausola sociale” non può imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo a tutti i lavoratori “da assorbire”

La “clausola sociale” non può imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo a tutti i lavoratori “da assorbire” nel nuovo appalto. Questo il principio ribadito dai Giudici del Tar Bari.

La sentenza riguarda appalto per servizio di portierato. Il gestore uscente impugna il bando e gli atti connessi relativi alla procedura di gara europea, mediante il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rinnovo dell’affidamento dell’appalto.

Secondo la ricorrente  la lex specialis preclude la sua partecipazione, e comunque, non consente la formulazione di un’offerta plausibile .

Le censure si appuntano sul calcolo dell’importo posto a base della gara e sul C.C.N.L. di riferimento ai fini della sua quantificazione.

La stima sarebbe dunque errata non avendo considerato né tutte le professionalità esistenti, né il C.C.N.L. attualmente applicato dalla stazione appaltante.

Una impugnazione “anticipata”, dunque.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12/ 11/ 2019, n.1491 respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile.

In primis, va, infatti, considerato, per un verso, che il vigente art. 30, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede comunque l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare il C.C.N.L. strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalti (cfr. anche nota D.G. per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro n. 14775 del 26 luglio 2016), per cui le censure svolte paventano in realtà un vizio ipotetico non apprezzabile in sede di impugnazione “anticipata” del bando e degli atti collegati;

Per altro verso, va considerato che le vigenti disposizioni non possono far sì che gli offerenti vengano vincolati al recepimento di un solo tipo particolare di C.C.N.L. (Cons. St., sez. V, 12 settembre 2019 n. 6148).

Tant’è che è stato escluso che la c.d. “clausola sociale” possa consentire alla stazione appaltante d’imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo a tutti i lavoratori “da assorbire” nel nuovo soggetto affidatario (Cons. St., sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 1° marzo 2017 n. 932; sez. III, 9 dicembre 2015 n. 5597). Dovendosi contemperare l’obbligo sociale della salvaguardia dei livelli occupazionali con la libertà d’impresa e con la facoltà in questa insita di poter organizzare il servizio in modo coerente con la propria organizzazione produttiva (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2019 n. 3885; sez. III, 30 gennaio 2019 n. 750; sez. III, 29 gennaio 2019 n. 726).

Le esigenze della stazione appaltante per il servizio di portierato possono nel tempo variare, diminuendo o incrementando le necessità e le professionalità richieste, sicché è fisiologico, al rinnovo di ogni appalto pubblico, la rimodulazione dell’importo posto a base di gara.

In secundis, nel caso di specie, la carenza d’interesse all’impugnazione anticipata del bando di gara, sulla base dei dedotti vizi, deriva vieppiù dalla circostanza per la quale viene in evidenza una procedura con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alla quale il ribasso sull’offerta è solo una componente.

Il ricorso è inammissibile in quanto non v’è un apprezzabile interesse attuale a ricorrere avverso il bando di indizione della procedura di evidenza pubblica, non rinvenendosi clausole preclusive alla formulazione delle offerte.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/11/2019 – autore Roberto Donati

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