Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

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Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

A seguito della procedura Anac, dimissioni dalla carica. Il caso riguarda una regione del Centro-Sud Italia

In base all’articolo 13 del d.lgs. n. 39/2013, esiste incompatibilità fra l’incarico di Presidente di una Finanziaria regionale e la carica di componente del Consiglio di un’Unione dei Comuni. È quanto ha ribadito Anac con delibera n. 115, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, e riguardante una regione del Centro-Sud Italia.

“Sussiste la violazione dell’art. 13 co. 2 lett. b) del d.lgs. 39/2013 - scrive Anac - nel caso in cui il Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale assuma la carica di componente del Consiglio di un’Unione di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti nella stessa regione”.

A seguito di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, il diretto interessato ha comunicato le sue dimissioni dall’incarico di componente del Consiglio dell’Unione.

Nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dall’Autorità, era emersa infatti una presunta incompatibilità fra l’incarico di Presidente della società regionale e la carica di componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni, assunta in qualità di Sindaco di un Comune della Regione.

 
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“La carica di componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni, assunta dal Presidente della Finanziaria regionale, dotato di deleghe gestionali dirette, a seguito di elezione a Sindaco - scrive Anac -, rientra tra le cariche ritenute incompatibili dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. n. 39/2013”.

Il legislatore ha previsto le ipotesi di incompatibilità, a differenza di quelle di inconferibilità, come situazioni che si possono generare nel corso dello svolgimento degli incarichi. La rinuncia all’incarico rivestito presso l’Unione dei Comuni, di cui l’Unione ha preso atto con successiva deliberazione, determina il venir meno dell’ipotesi di incompatibilità sollevata da Anac. 

“Occorre precisare - scrive ancora l’Autorità - che precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dell’indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e che, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità/inconferibilità dei soli incarichi amministrativi. In nessun modo possono desumersi dal testo normativo in esame conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche, che non possono essere messe in discussione in virtù delle norme sopra richiamate”.

Fonte: ANAC, 15/04/2026

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