Il meccanismo del cumulo alla rinfusa costituisce istituto peculiare che opera solo in sede di qualificazione per partecipare ad una gara

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Il meccanismo del cumulo alla rinfusa costituisce istituto peculiare che opera tuttavia solo in sede di qualificazione per partecipare ad una gara. Il Tar Puglia, facendo riferimento anche alla Delibera ANAC n. 456 dell’11 ottobre 2023, ricorda che, se devono essere attribuiti punteggi alle competenze tecniche conseguite in specifiche attività pregresse occorre distinguere. Per cui,  nel caso in cui il Consorzio partecipi alla gara in proprio, potranno essere valutate solo le competenze conseguite dal Consorzio Stabile mentre, nel caso di designazione di una consorziata per l’esecuzione del servizio oggetto di gara, ad essere valutate e premiate saranno le competenze acquisite dalla consorziata esecutrice.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14/04/2026,n. 464:

28. Rileva il Collegio che alla luce di questi elementi, il Consorzio aggiudicatario non può rivendicare di aver maturato alcuna “esperienza professionale” avente funzione premiale, rispetto ai lavori eseguiti “in proprio” da altre imprese, ancorché queste siano consorziate. Difatti, a nulla vale che l’impresa esecutrice di quei lavori sia un’impresa consorziata, poiché ciò che rileva in questa sede non è un requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara ma un criterio di valutazione dell’offerta tecnica (nelle due sottovoci inerenti alla progettazione e l’esecuzione) che non attiene alla comprova dei requisiti di capacità professionale del concorrente.

 
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29. È ben vero che l’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 contempla il meccanismo del cd. “cumulo alla rinfusa”,ossia un dispositivo che permette ad un consorzio partecipante ad una gara di spendere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria cumulativamente in capo a sé stesso ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

30. Sennonché, ciò di cui si controverte non è il possesso dei requisiti di qualificazione– in relazione ai quali il cumulo alla rinfusa può operare, come già visto – ma le valutazioni discrezionali aventi funzione premiale per l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico, sub specie di esperienza professionale maturata.

31. Rispetto a siffatte valutazioni discrezionali è escluso che il cumulo alla rinfusa possa trovare applicazione con la conseguenza che il Consorzio aggiudicatario non avrebbe potuto, in alcun modo, indicare come “esperienza maturata”,quella afferente all’esecuzione di lavori a cui non ha preso parte a nessun titolo.

32. Ogni consorzio stabile è infatti soggetto dotato di una propria soggettività giuridica, con autonomia anche patrimoniale, distinta ed autonoma rispetto alle aziende dei singoli consorziati. Per tale ragione è pacifico che il consorzio possa eseguire, anche in proprio, commesse, ed anzi, è altrettanto pacifico che possa partecipare ad una gara ad evidenza pubblica a cui abbia partecipato una sua consorziata.

33. Il meccanismo del cumulo alla rinfusa costituisce istituto peculiare che opera tuttavia solo in sede di qualificazione per partecipare ad una gara. Tale meccanismo non può tuttavia che applicarsi, esclusivamente, in relazione agli aspetti specificamente previsti dall’art. 67 cit., e, cioè, ai fini della qualificazione del consorzio.

34. Questa impostazione ermeneutica riceve l’avallo di una recente delibera ANAC, secondo la quale «la possibilità di esecuzione dell’appalto in proprio o mediante i propri consorziati comporta necessariamente risvolti diversi in sede di valutazione dell’offerta, allorché la Stazione appaltante, nella propria discrezionalità, abbia inteso attribuire un punteggio alle competenze tecniche conseguite in specifiche attività pregresse: ed invero, nel caso in cui il Consorzio partecipi alla gara in proprio, potranno essere valutate solo le competenze conseguite dal Consorzio Stabile mentre, nel caso di designazione di una consorziata per l’esecuzione del servizio oggetto di gara, ad essere valutate e premiate saranno le competenze acquisite dalla consorziata esecutrice»(Delibera ANAC n. 456 dell’11 ottobre 2023).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 15/04/2026

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