Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari
Non è consentito affidare ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali
Con il Comunicato del Presidente n. 8, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, Anac è intervenuta sullo svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti da parte di operatori economici privati terzi diversi dalle stazioni appaltanti.
Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, anche a carattere ispettivo, svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è emerso che talune stazioni appaltanti hanno affidato ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali.
In particolare, è stato rilevato il seguente modus procedendi: la stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, stipula uno specifico contratto di appalto con un operatore economico privato, il quale è delegato ad interloquire ed acquisire presso gli enti pubblici interessati la documentazione necessaria (es.: casellari giudiziali, documentazione antimafia ecc.); quest’ultima è poi messa a disposizione della stazione appaltante che la valuta nell’ambito delle ordinarie attività di affidamento di contratti pubblici (es.: verifiche in ordine al possesso dei requisiti sia in fase di aggiudicazione che alla permanenza degli stessi in corso di esecuzione contrattuale).
Di recente l’Autorità, con la Delibera 116 del 1° aprile 20261, ha chiarito che la verifica dei requisiti dell’operatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro) - intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione - è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e che non può essere delegata ad operatori economici privati.
Tale attività avviene mediante l’utilizzo del FVOE 2.0, ormai prossimo ad una piena e completa interoperabilità tra le diverse banche dati.
Inoltre, il meccanismo di delega emerso in sede di vigilanza, oltre a porsi in contrasto con la normativa di riferimento, non consentirebbe all’ente pubblico che rilascia la documentazione di accertare l’effettiva identità del richiedente, nella misura in cui i documenti talvolta sono solo apparentemente richiesti dalla stazione appaltante, ma invero acquisiti dall’operatore economico privato; sotto altro profilo, non appare chiaro se il titolare del dato (e cioè l’operatore economico e i vari soggetti esponenziali sottoposti ai controlli di legge) sia consapevole del trattamento espletato anche da parte di soggetti diversi dalla stazione appaltante. Pertanto, Anac evidenzia nuovamente l’anomalia di tale modus procedendi, anche a beneficio delle amministrazioni preposte al rilascio della documentazione utile.
Fonte: ANAC, 14/04/2026

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