Difetto di sottoscrizione ed esclusione dell’offerta nei casi di incertezza sulla provenienza
Con la Sentenza n.831/2023 il T.A.R. Sicilia affronta la questione riguardante l’ammissibilità dell’offerta sottoscritta digitalmente da un soggetto estraneo al soggetto o operatore economico concorrente.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAIl Giudice amministrativo, muovendo dalla norma contenuta nell’art.83 comma 9 D.lgs.50/2016, opera una distinzione tra il caso della mancata o incompleta sottoscrizione dell’offerta e il caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un soggetto diverso dall’offerente. Afferma il Giudice Amministrativo che «l’offerta può dirsi valida e vincolante per il soggetto interessato solo se colui che la firma sia effettivamente in possesso del potere di impegnare il concorrente, non potendosi ritenere accettabile un'offerta non idonea a vincolare il concorrente, perché chi la sottoscrive non è in possesso dei poteri per farlo, o se non è possibile individuare chi l’ha rilasciata, quindi, per incertezza assoluta sulla sua provenienza». Tanto ritiene il Giudice amministrativo perché nel caso di offerta sottoscritta da un soggetto diverso dall’offerente non può trovare applicazione l’approccio ermeneutico espresso da una parte della giurisprudenza amministrativa che ritiene ammissibile l’offerta in quanto sanabile con l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio. Nel caso di sottoscrizione da parte di soggetto estraneo si ritiene preclusa «alla stazione appaltante la possibilità di ricondurre ed imputare l’offerta economica al suo autore con quel grado di "assoluta certezza” richiesto dalla giurisprudenza» affinché possa attivarsi la procedura di soccorso istruttorio; dunque non è possibile rimediare ad una mancata o incompleta sottoscrizione dell’offerta ai sensi dell’art.83 comma 9 D.lgs.50/2016. La procedura di soccorso istruttorio richiede infatti, quale condizione, che l’offerta economica sia con assoluta certezza riconducibile ed imputabile ad un determinato soggetto o operatore economico, «in modo che – nonostante la mancanza della firma - possa dirsi di volta in volta effettivamente raggiunto in modo certo, sulla base di altri elementi acquisiti aliunde nell’ambito della documentazione prodotta, il duplice scopo cui è volta la sottoscrizione, ossia quello di assicurare la riferibilità dell’offerta al suo autore ed al contempo l’assunzione da parte dell’offerente dell’impegno negoziale alla esecuzione della prestazione alle condizioni in essa contenute». La sottoscrizione del soggetto estraneo, non costituendo una mera incompletezza o mancanza di sottoscrizione, costituisce piuttosto un vizio che preclude la possibilità di ricondurre ed imputare l’offerta economica al suo autore «con quel grado di "assoluta certezza” richiesto dalla giurisprudenza», ma soprattutto il vizio rende l’offerta non idonea a vincolare il concorrente perché chi la sottoscrive è carente dei poteri per farlo.
A cura di: Redazione TuttoGare
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