Non esiste alcun automatismo tra la cessione del ramo di azienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa
Il Tar Puglia ricorda che le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto. Pertanto, il contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa costituisce, nei confronti dell’Amministrazione, solo un presupposto di legittimazione del subentrante a richiedere l’intestazione o la voltura della licenza a proprio nome, che costituisce, a sua volta, un provvedimento costitutivo. Non esiste, pertanto, alcun automatismo tra il trasferimento dell’attività dell’azienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa; analogamente, anche la cessione del ramo di azienda non può produrre ex se un effetto traslativo dell’autorizzazione o di parte di essa.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAQuesto quanto ricordato da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 24/03/2023, n. 394:
5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che si passano ad esporre.
5.1. Si deve premettere che la funzione fondamentale dell’atto autorizzativo è quella di rimuovere un limite legale allo svolgimento di diritti, poteri, attività.
5.2. A prescindere dal tipo di incidenza ampliativa che l’atto autorizzatorio svolge sulla sfera giuridica dei terzi, attraverso tale potere tipico la legge riserva all’apparato pubblico il potere di amministrare i limiti posti dalle norme al loro svolgimento: si tratta di una riserva di amministrazione in settori di materie lasciate alla libera iniziativa dei privati, per operarne un necessario raccordo con esigenze di pubblico interesse, di controllo o di programmazione, volte a scongiurare che quelle libertà vengano esercitate in contrasto con gli interessi della collettività.
5.3. L’autorizzazione amministrativa rappresenta, quindi, una componente essenziale per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, poiché tende a disciplinare, nell’interesse pubblico, l’esecuzione dell’attività medesima (cfr. art. 2084, 1° comma, cod. civ.) ed ha carattere personale, perché implica una valutazione della P.A. anche in merito all’esistenza di quei requisiti che deve possedere il soggetto richiedente, che quell’attività intende svolgere.
5.4. In particolare, le autorizzazioni all’esercizio dell’attività d’impresa in ambito sanitario – per l’importanza degli interessi pubblici coinvolti (presidiati dall’art. 32 Cost.) – sono rilasciate ob rem ac personam, nel senso che il rilascio è sottoposto alla condicio sine qua non della contestuale sussistenza dei requisiti oggettivi (in quanto riguardanti l’idoneità della struttura) e soggettivi (poiché collegati alla professionalità e moralità del titolare) in capo al soggetto richiedente (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 maggio 2002, n. 2940; TAR Puglia – Bari, Sezione II, 21 agosto 2019, n. 1155).
5.5. Da ciò deriva che le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali (e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto, vedasi Cass. Civ., Sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112 e 6 febbraio 2004, n. 2240), cosicché il contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa costituisce, nei confronti dell’Amministrazione, solo un presupposto di legittimazione del subentrante a richiedere l’intestazione o la voltura della licenza a proprio nome, che costituisce, a sua volta, un provvedimento costitutivo.
5.6. Non esiste, pertanto, alcun automatismo tra il trasferimento dell’attività dell’azienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa; analogamente, anche la cessione del ramo di azienda non può produrre ex se un effetto traslativo dell’autorizzazione o di parte di essa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/03/2023 di Roberto Donati
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