In situazioni eccezionali procedure eccezionali!

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Viviamo tempi drammatici, e siamo messi alla prova da eventi che mai avremmo pensato di affrontare.

Cerchiamo però di mantenere la calma e ragionare, utilizzando gli strumenti normativi che abbiamo a disposizione per risolvere nel più breve tempo possibile i problemi che dovessero verificarsi in materia di acquisizione di forniture, servizi, lavori.

Per questo allego una piccola rassegna delle norme che legittimano la procedura negoziata/trattativa privata. Non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva ( per piccoli importi l’affidamento diretto dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice degli appalti rappresenta un’alternativa assolutamente idonea) ma vuole soltanto ricordare che, qualora come stazioni appaltanti ci si dovesse trovare di fronte a situazioni eccezionali, c’è la possibilità di espletare procedure eccezionali.

Mi riferisco alla procedura negoziata /trattativa privata che, come si sa è procedura eccezionale (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1295 del 10 marzo 2003) e che pur incontrando dei limiti ( ma oggi i limiti sono saltati), è una possibile opzione per le stazioni appaltanti.

Ricordo che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza dell’Autorità, l’urgenza che legittima il ricorso alla trattativa privata deve essere riconducibile a circostanze oggettive e imprevedibili (Deliberazione AVCP n. 79 del 24/10/2006).

E che la procedura negoziata senza bando per ragioni di urgenza è subordinata ( Corte di Giustizia Comunità Europea 28.03.1996, Causa C 318/94 e Corte di Giustizia Comunità Europea 02.08.1993 Causa C 107/92 a tre presupposti necessari:

  • L’esistenza di un evento imprevedibile;
  • Un’eccezionale urgenza inconciliabile con i termini imposti dalle condizioni di concorrenza;
  • Nesso causale tra l’evento imprevedibile e l’eccezionale urgenza.

Così come l’urgenza deve tener conto anche dei tempi occorrenti per l’espletamento delle procedure ordinarie (Corte di Giustizia Comunità Europea 18.03.1992 Causa C-24/91).

Ora, poiché lo scenario odierno è evidentemente caratterizzato da “speciali ed eccezionali circostanze” ( tanto per citare il buon vecchio articolo 41 del Regio Decreto 827/1924 ancora in vigore), è opportuno tener conto di tutte le opportunità che abbiamo a disposizione.

Per lavorare affinché vada tutto bene.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11.03.2020 - autore Roberto Donati

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