Appalti: illegittima la quota di partecipazione riservata alle Imprese Locali
A mettere definitivamente la parola fine a questa pratica e a questa possibilità nelle gare pubbliche è la Corte Costituzionale.
Appalti, illegittima la quota di partecipazione riservata alle Imprese Locali. Lo ha deciso la Consulta, con la Sentenza n. 98/2020.
La pronuncia giuridica verte attorno all’art. 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 18/2019 “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori”.
Il principio espresso, ovviamente, ha carattere nazionale e rende incostituzionale il procedimento.
Appalti, quota di partecipazione riservata alle Imprese Locali è incostituzionale
La norma censurata disciplina i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, e stabilisce che,
«in considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».
In buona sostanza la norma sarebbe in contrasto con l’articolo 30, comma 1 del Codice dei contratti. Secondo cui, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni debbono essere rispettati, tra gli altri, i principi di libera concorrenza e non discriminazione.
Interpellati dal Consiglio dei Ministri, i giudici costituzionali hanno dunque subito impugnato e rigettato questa normativa.
In particolare, a detta dei giudici:
la norma censurata prevede la possibilità di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio toscano e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all’appalto.
A questo link il testo completo della Sentenza.
A cura di redazione lentepubblica.it del 25/06/2020
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