Il provvedimento di esclusione è implicitamente compreso nel giudizio di anomalia!

Significativa Sentenza del Tar Liguria che si esprime sul ricorso di impresa la cui offerta è stata dichiarata anomala (  risultava il maggior ribasso sull’importo a base di gara ).

La Sentenza si esprime su una valutazione di anomalia della migliore offerta articolata  secondo questa sequenza :

  1. Presentazione delle giustificazioni e loro prima valutazione da parte della stazione appaltante;
  2. Richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della stazione appaltante;
  3. Presentazione di ulteriori giustificazioni;
  4. Svolgimento di contraddittorio orale;
  5. Ulteriore richiesta di chiarimenti e documentazione;
  6. Valutazione di anomalia.

La ricorrente denuncia, con il primo motivo di gravame, la violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, poiché non è stato adottato un formale provvedimento di esclusione all’esito del procedimento di anomalia.

Un ulteriore motivo di ricorso  denunciava errori nel procedimento di verifica di anomalia, in particolare per quel che attiene il contraddittorio orale.

Tar Liguria, 02/ 03/ 2020, n.157 respinge il ricorso.

Riguardo alla mancata adozione di un formale provvedimento di esclusione all’esito del procedimento di anomalia il Tar stabilisce che :

La censura non è fondata, atteso che il provvedimento di esclusione deve intendersi implicitamente compreso nel giudizio di anomalia che impedisce ogni valorizzazione dell’offerta ai fini della successiva aggiudicazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 marzo 2017, n. 1258).

Va escluso, inoltre, che la mancanza di un provvedimento formale di esclusione abbia comportato alcuna compromissione delle prerogative difensive dell’impresa interessata, come dimostra di per sé la tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale.

Riguardo alle manchevolezze della seduta di contraddittorio il Tar così si esprime :

Analoga diagnosi di infondatezza va formulata relativamente alle censure sollevate con il terzo motivo di gravame, intese a denunciare pretesi errores in procedendo verificatisi nella fase della verifica di anomalia.

Innanzitutto, essendo stato eliminato l’obbligo di contraddittorio orale previsto dal previgente art. 88 del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non era tenuta all’audizione della concorrente e, tanto meno, a comunicarle preventivamente i profili da approfondire nella riunione convocata a maggiore garanzia della stessa.

Fermo restando che, a fronte delle dettagliate contestazioni sollevate in precedenza, l’impresa interessata non poteva ragionevolmente ignorare i profili di criticità che sarebbe stata chiamata a giustificare.

In secondo luogo, a fronte della completezza dell’istruttoria già svolta e delle ampie possibilità di interlocuzione garantite alla concorrente, la stazione appaltante non poteva certo ritenersi onerata, anche per un’esigenza di speditezza delle operazioni di gara, ad esaminare le ulteriori giustificazioni fornite dopo la conclusione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/03/2020 – autore Roberto Donati

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