Il principio di risultato impone che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento
Il principio del risultato è da qualificare quale super-principio da applicare anche ai fini dell’interpretazione delle ulteriori diposizioni codicistiche, ex art. 4. Detto principio impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 29/01/026, n. 795:
17.12. Come già evidenziato da questa sezione (Cons. Stato, sez. V, 11 giungo 2018, n. 3613 cit.) la ratio dell’inderogabile disciplina richiamata a proposito della necessaria qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici non risiede tanto nella volontà di preservare l’amministrazione dai costi relativi a lavori inadeguati per tempi o qualità di realizzazione, quanto nell’esigenza di garantire le capacità realizzative e le competenze tecniche e professionali (ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa), che informa l’intero sistema di qualificazione degli operatori economici esecutori di lavori pubblici.
17.13. Dette conclusioni valgono a maggior ragione nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che ha consacrato all’art. 1 il principio del risultato, da qualificare quale super-principio da applicare anche ai fini dell’interpretazione delle ulteriori diposizioni codicistiche, ex art. 4.
Detto principio impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (anche ove, come nella fattispecie, relativi all’offerta di prestazioni – id est lavori – aggiuntive rispetto alle prestazioni considerate come obbligatorie nella lex specialis di gara), non potendosi tra l’altro interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità (ex multis Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701 secondo cui l’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione, sancito in materia di contratti pubblici dall’art. 1 d.lgs. n. 36/2023, non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione. Al contrario, il risultato concorre a integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili).
17.14. Infatti, l’applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza e non prevale sul principio di par condicio competitorum, che richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara (Cons. giust. amm. Sicilia, 07 agosto 2025, n. 655), eventualmente eterointegrate dalle norme imperative vigenti in materia, alla stregua di quanto innanzi precisato.
17.15. Va, dunque, disattesa la contraria prospettazione da cui muovo l’appello di xxx, condivisa anche dal Comune di …………, in quanto, vertendosi su requisiti previsti imperativamente dalla normativa in materia di contratti pubblici, non può ritenersi violato né il principio di tassatività delle cause di esclusione, quale previsto dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023, né il disposto dell’art. 100 del medesimo d.lgs, venendo in rilievo requisiti attinenti all’oggetto dell’appalto e proporzionati, dovendosi avere riguardo alle prestazioni oggetto dell’offerta, che vanno a definire l’oggetto dell’affidamento, secondo quanto innanzi precisato.
18.A ciò consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della xxx posto che la stessa era priva dei requisiti per l’esecuzione dei lavori indicati nell’offerta tecnica a titolo di miglioria, non solo e non tanto avendo riguardo alla necessità della SOA – in riferimento alla quale dovrebbe aversi riguardo al superamento dell’importo di euro 150.00.000,00 in ciascuna delle categorie dei lavori (non esplicitamene individuate) – ma avendo riguardo alla mancata dimostrazione e comunque alla mancata allegazione in sede di domanda di partecipazione financo dei requisiti di cui 28 dell’allegato II.12 del Codice, che giammai potrebbero essere considerati, alla stregua di quanto innanzi precisato, quali meri requisiti di esecuzione.
18.1. Ed invero secondo l’art. 28 comma 4 allegato II,12 al d.lgs. 36/2023 “i requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito” – o da intendersi previsti alla stregua del principio di eterointegrazione, secondo quanto innanzi precisato – “sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice”.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/01/2026 di Roberto Donati

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