Il possibile “afflato selettivo” nelle procedure di coprogettazione
T.A.R. Umbria, I, 10 giugno 2024, n. 438 sul possibile afflato selettivo, per usare termini cari al Consiglio di Stato, nelle procedure di coprogettazione.
“l’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 non obbliga l’amministrazione procedente a selezionare un solo soggetto del terzo settore con il quale avviare la co-progettazione, stabilendo soltanto che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, e prevedendo poi che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione e che l’individuazione degli enti del terzo settore con cui attivare il partenariato può avvenire anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.
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SCARICA GRATIS LA GUIDALa scelta di procedere alla individuazione di uno solo o di una pluralità partner è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione in fase di costruzione degli atti generali che precedono la selezione vera e propria: la selezione di un solo partner con cui avviare la co-progettazione consentirà all’amministrazione di avere un progetto più organico, mentre la previsione della possibilità di una co-progettazione aperta a più partner permetterà un confronto tra più soluzioni progettuali in un processo più complesso ma anche più arricchente in termini di risultati“.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/06/2024 di Elvis Cavalleri
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