Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche può finanziare “nuove opere”?
L’articolo 7 del Decreto Legge 76/ 2020 ( il “Decreto Semplificazioni”)[1] prevede l’istituzione di un “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Esso è destinato alle opere “sopra-soglia”.
Il “Fondo” è concepito per garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.
Sebbene la dotazione per l’anno 2020 sia estremamente limitata ( ma per gli anni a seguire sono previste risorse fino a 100 milioni di euro ), si tratta di un’iniziativa da valutarsi positivamente.
L’operatività del “Fondo” è infatti concepita quale concreto supporto finanziario, a copertura di maggiori costi o insufficienti disponibilità finanziarie delle stazioni appaltanti.
Va segnalato tuttavia come risultino contraddittorie le indicazioni sull’utilizzo che può essere fatto delle risorse del “Fondo”.
Per cui, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1, il “Fondo” non può finanziare nuove opere.
Ma, ai sensi del successivo comma 2, a partire dall’anno 2021 il “Fondo” è incrementato nel limite massimo di 100 milioni di euro “per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente”.
Sembra evidente una mancanza di coordinamento tra le previsioni del comma 1 e del comma 2, per cui non è per niente chiaro se il “Fondo” possa finanziare “nuove opere”.
Oltre alla necessità di definire che cosa si intenda per “nuove opere”.
Tanto per fare un esempio, se nel corso della realizzazione di una nuova Scuola si rende necessario ( rimanendo naturalmente all’interno delle previsioni dell’articolo 106 del Codice dei Contratti [2]) realizzare opere originariamente non previste nel progetto iniziale, esse si configurano come “opere nuove” e dunque, alla lettera non finanziabili dal “Fondo” ai sensi del comma 1?.
Oppure ( stando al tenore letterale della norma ) esse saranno finanziabili a partire dal 2021 sulla base di quanto previsto al comma 2?
A parere di chi scrive, poiché il “Fondo” è destinato alla copertura di maggiori fabbisogni finanziari “dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente”, sembra ragionevole sostenere che la contraddizione rilevabile tra comma 1 e comma 2 sia da superare ammettendo la possibilità di finanziare anche eventuali nuove opere che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell’articolo 106 del Codice. Non si comprenderebbe altrimenti il significato da dare alle sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente.
Non solo. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 (per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture..), può anche essere ipotizzato come il “Fondo” possa “supportare” le stazioni appaltanti nel reperimento delle risorse necessarie al finanziamento di nuove opere e infrastrutture al di sopra della soglia comunitaria. Configurandosi come un’ulteriore possibile forma di finanziamento degli investimenti.
Sembrerebbe questa l’interpretazione più ragionevole, sulla base della finalità che hanno determinato l’istituzione del “Fondo”.
Ma, come detto, gli elementi di incertezza sul finanziamento di “nuove opere” risultano significativi, ed in grado ( paradossalmente) di limitare l’operatività del “Fondo”, determinando effetti opposti a quelli voluti.
Per cui, tenendo conto dell’importanza di questa previsione, sembra opportuno che in fase di conversione il legislatore provveda alle opportune modifiche, in maniera da chiarire l’effettiva portata della norma.
Siena, 23 agosto 2020
Roberto Donati
[1] Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita’ finanziarie annuali, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non puo’ finanziare nuove opere e l’accesso non puo’ essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l’anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, e’ iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualita’ del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle gia’ previste a legislazione vigente. Il Fondo e’ altresi’ alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non piu’ necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondoalla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera, risulti, per l’esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita’ operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera e dell’impossibilita’ di attivare i meccanismi di flessibilita’ di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei limiti delle disponibilita’ annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All’onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a 0,9 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
[2] Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23.08.2020
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