In caso di difetto di rappresentanza del procuratore occorre richiedere, mediante soccorso istruttorio, la produzione di una ratifica dell’offerta, ai sensi dell’art. 1399 del codice civile
Il RTI viene escluso sulla base dell’asserita insufficienza dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario dell’offerta per conto della designata mandataria, in ragione del limite economico previsto dalla procura conferita al legale rappresentante per la sottoscrizione del contratto stipulato in seguito all’eventuale aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello prevedendo che, in ogni caso, ove anche fosse esistita l’ipotesi di difetto di rappresentanza, comunque la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione. Invero, la stazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal richiedere mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs n. 36 del 2023, la produzione di una ratifica dell’offerta, ai sensi dell’art. 1399 del codice civile, atteso che, in tema di società di capitali ex art. 2384, comma 2, c.c., l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex tunc (cfr. Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1338).
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/06/2026, n. 4896 così stabilisce:
L’appello è fondato.
La stazione appaltante ha ritenuto di escludere l’appellante dalla gara in virtù del limite economico previsto dalla procura conferita al legale rappresentante non per la presentazione dell’offerta (consentita, senza limiti economici, dai poteri attribuiti al punto 23 della procura) ma per la sottoscrizione – in caso di aggiudicazione – dell’eventuale successivo contratto e ciò in ragione della previsione di cui al punto 14 della procura stessa, che limita il potere rappresentativo alla conclusione di accordi commerciali pluriennali, di valore annuale non superiore ad euro 570.000,00. Tale ultima previsione della procura è stata ritenuta preclusiva della presentazione dell’offerta da parte del procuratore in quanto il valore annuo della base d’asta previsto dalla procedura di gara, pari ad euro 590.015,75, è superiore al valore annuo degli accordi contrattuali pluriennali che il medesimo potrebbe sottoscrivere in seguito all’eventuale aggiudicazione.
Dall’esame della procura versata in atti risulta, però, che il punto 14 della stessa si riferisce chiaramente al potere negoziale di sottoscrivere contratti e quindi concerne la fase procedurale eventuale successiva all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, non la fase di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla procedura concorsuale, che è invece disciplinata dal punto 23 della procura, senza alcuna limitazione di carattere economico, essendo attribuito al procuratore generale il potere di “rappresentare la società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari, amministrativi, giudiziari e previdenziali dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, con enti pubblici locali ed enti parastatali, ivi comprese istituzioni delle asl e delle regioni, con facoltà di chiedere autorizzazioni e licenze, presentare istanze e denunce, fare reclami e ricorsi, contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti, ed in genere compiere ogni atto nei confronti degli uffici ed enti predetti”.
Infatti, il disposto letterale del punto 14 della procura riguarda il potere del legale rappresentante di xxxx. di “sottoscrivere accordi commerciali pluriennali di valore annuale non superiore a Euro 570.000 (cinquecentosettantamila) per singolo contratto …”.
Dalle suddette chiare previsioni si evince, dunque, che il legale rappresentante del mandatario del Rti avrebbe di certo potuto firmare l’offerta, come in effetti avvenuto, senza limiti di valore, atteso che la lex specialis di gara, per come formulata, non glielo impediva.
Ed invero, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara, il procuratore doveva essere munito del “potere sostanziale di impegnare la società per la specifica gara“, e in effetti la procura, al punto 23, non prevede alcuna limitazione economica per la sottoscrizione delle offerte richieste per la partecipazione alle gare pubbliche, atteso che l’unica limitazione economica, quella prevista al punto 14 per la sottoscrizione del contratto, opererebbe solo nel caso di eventuale aggiudicazione; e nel caso concreto, nell’ipotesi di eventuale aggiudicazione, il procuratore avrebbe potuto firmare anche il contratto, in considerazione del ribasso offerto, per il quale il valore del contratto rientrava nell’ambito dei suoi poteri di rappresentanza generale.
In ogni caso, ove anche fosse esistita l’ipotesi di difetto di rappresentanza indicata nel provvedimento di esclusione, comunque la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione qui contestata. Invero, la stazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal richiedere mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs n. 36 del 2023, la produzione di una ratifica dell’offerta, ai sensi dell’art. 1399 del codice civile, atteso che, in tema di società di capitali ex art. 2384, comma 2, c.c., l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex tunc (cfr. Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1338).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il contratto stipulato dall’amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall’atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l’art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l’inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente” (Cass. civ., III, ord., 3 marzo 2025, n. 5647).
La proposta negoziale o il contratto concluso dal falsus procurator non sono, dunque invalidi, ma solo inefficaci nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salvo ratifica (cfr., fra le tante, Cass. civ., I, 13 marzo 2015, n.5105). Inoltre, “la ratifica ha effetto retroattivo di tal che il negozio concluso dal “falsus procurator” acquista efficacia fin dall’origine come se fosse stato concluso dal
rappresentante legittimato” (cfr. Cass. civ., III, 16 febbraio 2000, n. 1708).
Sussistevano, dunque, in ogni caso, i presupposti per sanare eventuali assunte invalidità mediante soccorso istruttorio e ratifica.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 19/06/2026

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora