Il fascicolo virtuale dell’operatore economico non è un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara.
In caso di “malfunzionamento” del medesimo è sempre consentito il ricorso alle autocertificazioni in luogo del fascicolo virtuale, “malfunzionamento” che, in difetto di ulteriori precisazioni, può essere addebitato anche ad un errore dell’operatore economico, che determina una situazione parificabile alle carenze documentali suscettive sempre di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. III, 14/11/2025, n. 1856:
6.3.2 Quanto alla incompleta formazione del fascicolo virtuale da cui verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante del R.T.I. aggiudicatrio, Estar ha correttamente rilevato che si è trattato di acquisire in autocertificazione il codice fiscale e che si è trattato, pertanto, di operare una mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio.
Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che il fascicolo virtuale dell’operatore economico “… rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara.” (Tar Catania, II Sezione, sentenza del 19 giugno 2025, n. 1929) e che il suo utilizzo non può essere imposto a pena di esclusione in mancanza di un’espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (Tar Salerno, I Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024, n. 313).
Nella delineata prospettiva esegetica, va pure richiamato l’art. 99, comma 3 bis, del d. lgs. n. 36/2023, come introdotto dall’art. 31 del d. lgs. n. del 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo appalti), che prevede che: “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.”.
La prefata disposizione, seppure non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, può essere utilizzata come criterio a supporto della predetta interpretazione (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 9 giugno 2023, n. 5665; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 ottobre 2023, n. 9205), consentendo essa sempre il ricorso alle autocertificazioni in luogo del fascicolo virtuale in ogni caso di “malfunzionamento” del medesimo, che, in difetto di ulteriori precisazioni, può essere addebitato anche ad un errore dell’operatore economico, che determina una situazione parificabile alle carenze documentali suscettive sempre di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023.
Infine, deve osservarsi come la predetta interpretazione consenta di traguardare il principio del favor partecipationis, senza compromissione della par condicio tra i concorrenti.
6.3.3 Anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/11/2025 di Roberto Donati

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