FOCUS: “Accesso agli atti e offerte tecniche: il TAR Marche ribadisce la perentorietà del termine di dieci giorni ex art. 36 del Codice”

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Con la sentenza n. 748 dell’11 ottobre 2025, il TAR Marche, Sezione I, ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la decisione della stazione appaltante di oscurare parzialmente l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in quanto notificato oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

Il giudice amministrativo marchigiano ha ribadito che il termine breve di dieci giorni decorre sempre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, anche nei casi in cui l’ostensione degli atti sia parziale o del tutto assente, poiché tale circostanza equivale a una decisione implicita di oscuramento totale delle parti richieste.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina la comunicazione dell’aggiudicazione e le modalità di accesso agli atti di gara.

Il comma 3 stabilisce che, nella comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente deve dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento delle offerte o dei documenti presentati.

Il successivo comma 4 prevede un rito speciale “super accelerato”, disponendo che:

“Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di cui all’allegato I al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione”.

Il legislatore, dunque, ha introdotto una disciplina che impone termini estremamente ridotti per reagire avverso le decisioni di oscuramento, al fine di contenere la durata del contenzioso e accelerare la conclusione della procedura di gara.

La ratio è chiaramente quella di evitare che il contenzioso sull’accesso agli atti possa paralizzare o ritardare l’efficacia dell’aggiudicazione.

 
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L’interpretazione del TAR Marche: decorrenza automatica del termine

Il TAR Marche aderisce all’orientamento giurisprudenziale già espresso, tra le altre, da:

  • TAR Abruzzo, Sez. I, 11 novembre 2024, n. 470;
  • TAR Campania – Napoli, Sez. I, 27 maggio 2025, n. 4030, secondo cui il termine breve di dieci giorni decorre sempre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, indipendentemente dall’effettiva ostensione o dall’entità dell’oscuramento.

Il Collegio ha osservato che il testo normativo è chiaro e univoco: la disposizione fa riferimento unicamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, “senza null’altro aggiungere”.

L’intentio legis, come evidenziato dal TAR, è quella di garantire celerità e certezza dei tempi: il nuovo rito di impugnazione è volto a semplificare e accelerare la tutela giurisdizionale in materia di accesso, motivo per cui la decorrenza del termine non può essere rimessa a variabili soggettive quali la data effettiva di conoscenza degli oscuramenti.

Il rito “ipercompresso” e i termini processuali

Il carattere acceleratorio della norma trova ulteriore conferma nel comma 7 dell’art. 36, secondo cui:

“Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’art. 55 del c.p.a. [...] ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione”.

L’intero impianto normativo dell’art. 36 è dunque finalizzato alla rapidità della decisione, in coerenza con l’obiettivo generale di accelerare i tempi delle procedure di affidamento e dei relativi contenziosi.

Conclusioni

La sentenza in commento conferma un orientamento rigoroso nella determinazione del dies a quo per l’impugnazione delle decisioni sull’oscuramento delle offerte.

Il termine perentorio di dieci giorni decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche in caso di ostensione parziale o mancata ostensione, che equivale a una decisione implicita di diniego totale.

Ne deriva che l’operatore economico, ove ritenga lesiva la mancata o parziale ostensione, deve agire tempestivamente entro il termine di legge, pena l’irricevibilità del ricorso.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 13/11/2025

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