Anche prescrizioni del capitolato tecnico configurate in termini di condizione di esecuzione del contratto possano rivestire natura immediatamente escludente
La ricorrente deduce che le prescrizioni del disciplinare tecnico impugnate, pur formalmente configurate quali condizioni di esecuzione del contratto, incidono sulla partecipazione alla procedura, determinando un restringimento ingiustificato della concorrenza immediatamente lesivo, in quanto impediscono l’utile partecipazione alla gara a tutti quei concorrenti che non sono in possesso di un locale destinato alla conservazione e lavorazione delle ricette ricadente nell’ambito territoriale provinciale.
Allo stato attuale, esistono solo due siti conformi alle disposizioni della lex specialis, i quali sono nella disponibilità di due soli operatori.
Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 13/11/2025, n. 3238 accoglie il ricorso:
Il Collegio, avuto riguardo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene che anche prescrizioni del capitolato tecnico configurate in termini di condizione di esecuzione del contratto possano rivestire natura immediatamente escludente ai fini della partecipazione alla procedura, allorquando, come nella specie, sia dedotto che esse introducono oneri (pur attinenti alla fase esecutiva) manifestamente sproporzionati rispetto alle esigenze e ai contenuti della procedura, tali da rendere la partecipazione ingiustificatamente difficoltosa o il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso.
La ricorrente ha, al riguardo, fornito puntuali allegazioni e anche dati di natura economica e tecnica (cfr. il citato doc. 3, depositato in data 9 settembre 2025), atti a comprovare che le clausole contestate hanno l’effetto sostanziale di restringere la partecipazione alle sole due imprese che attualmente dispongono di locali per la conservazione delle ricette aventi i requisiti prescritti dal disciplinare tecnico, e di rendere la partecipazione della ricorrente estremamente difficoltosa, per l’impossibilità di reperire nel territorio dell’Azienda Sanitaria un sito idoneo e la necessità, al fine di soddisfare la prescrizione della lex specialis, di sostenere oneri di adeguamento dei locali certamente eccessivi e sproporzionati.
Come precisato dalla giurisprudenza, invero, il carattere escludente della clausola contestata, ai fini dell’accertamento della ammissibilità del ricorso, “deve essere verificato dallo specifico punto di vista dell’impresa ricorrente, dovendo accertarsi se l’efficacia della clausola medesima precluda la partecipazione della stessa alla gara e/o l’aggiudicazione a suo favore della concessione: ciò perché richiede, eventualmente, un requisito che l’impresa ricorrente non possiede, o un adempimento che essa non è in grado di porre in essere, o infine perché conforma le condizioni della commessa (sotto il profilo economico o esecutivo) in guisa tale da renderle non convenienti o non realizzabili, tenuto conto della sua specifica organizzazione imprenditoriale” (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 513).
Le allegazioni della ricorrente trovano indiretta conferma nella circostanza – della quale è fornita dimostrazione in atti – che, in analoghe procedure di aggiudicazione indette da altre Aziende Sanitarie, nelle quali non è stata imposta la prescrizione limitativa in questa sede contestata, a parità sostanziale di condizioni è risultato un ampliamento della concorrenza attraverso la partecipazione alla gara di ulteriori operatori del settore (oltre a quelli che, insieme alla ricorrente, hanno presentato offerta nella procedura per cui è causa, ossia RTI ……………….. e …………… ……….. S.r.l.).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/11/2025 di Roberto Donati

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