Illegittimo non ammettere gruppi di imprese, annullato l'appalto dopo l'intervento dell'Anac
Gara annullata dopo l'intervento di Anac
È illegittimo vietare a una associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, la partecipazione a una gara d’appalto; così come non si può inserire nel disciplinare di gara una soglia massima di ribasso dell’offerta economica. Lo chiarisce l’Anac nella delibera 278 del 14 giugno 2022 con cui invita un Istituto superiore di istruzione di Valmontone (Roma) all’annullamento di tutti gli atti della gara d’appalto per la concessione di servizio bar, caffetteria e distributori automatici.
Con una nota immediatamente successiva del 24 giugno 2022, la stazione appaltante si è adeguata totalmente e tempestivamente alle indicazioni fornite dall’Autorità annullando la delibera in autotutela e il decreto di aggiudicazione provvisoria. Inoltre è stata adottata subito una nuova determina di gara e un nuovo bando, in conformità alle indicazioni dell’Autorità.
Il commento di Busia
“I fatti di Valmontone sono un esempio dell’efficacia dei pareri Anac adottati ai sensi dell’articolo 211 del Codice degli Appalti”, ha dichiarato il presidente dell’Autorità Giuseppe Busia. “La Stazione appaltante - ha aggiunto - ha subito provveduto a correggere l’impostazione della gara, dando celerità all’iter di assegnazione, e nello stesso tempo adeguandosi prontamente al rispetto della normativa e dei principi del Codice degli Appalti”.
I fatti
Il disciplinare di gara relativo alla concessione del bar, da affidare mediante procedura aperta, è stato pubblicato sul sito dell’Istituto il 22 aprile scorso per un importo di 375mila euro e una durata di 5 anni. Il termine di presentazione dell’offerte è stato fissato al 31 maggio. Pur trattandosi di un affidamento sotto soglia, la stazione appaltante ha ritenuto di utilizzare una procedura ordinaria (aperta). L’Anac aveva rilevato “un ampio numero di criticità limitative della concorrenza”.
I rilievi di Anac
Il disciplinare di gara prevedeva che “non fosse ammessa Ati o Rti”. Il divieto appariva posto senza eccezioni e non risultava sostenuto da alcuna motivazione. La clausola vietava in modo assoluto la partecipazione di Ati o Rti e, pertanto, si mostrava illegittima e ingiustificatamente restrittiva della partecipazione. Nella delibera di giugno, l’Autorità ha ricordato che la partecipazione in forma associata è uno dei principali istituti volti a favorire la presenza delle piccole medie imprese e, più in generale, ad ampliare la concorrenza, in quanto consente a diversi operatori economici, singolarmente non in possesso dei requisiti previsti da uno specifico bando, di associarsi tra loro al fine di partecipare ad una gara cumulando tra loro i rispettivi requisiti.
Il divieto è illogico e contraddittorio anche perché il disciplinare sembra invece consentire la partecipazione ai consorzi stabili nonché il ricorso all’avvalimento che esprimono la medesima finalità pro concorrenziale, a tutela di operatori economici minori. Altro passaggio critico del bando era rappresentato dal fatto che il ribasso economico non potesse essere superiore al 30% dei prezzi a base di gara. Su questo punto, Anac si è già espressa in passato con la delibera 95/2021 affermando che “le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza sull'elemento prezzo e di fatto orientano a priori l'entità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori”.
Conclusioni
Anac a giugno ha invitato la stazione appaltante all’annullamento di tutti gli atti di gara dato che violano il codice appalti e ha raccomandato, in occasione di una nuova edizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce dei vizi evidenziati dall’Autorità. E’ stato assegnato un termine di 40 giorni per applicare le indicazioni dell’Anac avvertendo che, in mancanza, l’Autorità sarebbe stata legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata. Il 24 giugno 2022 è arrivata la nota della Stazione appaltante di totale adeguamento alle prescrizioni dell’Anac.
In data 20 luglio 2022, il Consiglio dell’Autorità ha preso atto dei provvedimenti adottati, ribadendo l’efficacia dei pareri Anac ai sensi dell’articolo 211 del decreto legislativo 50/2016.
Fonte: ANAC del 25/07/2022
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