CCNL indicato in gara modificato in sede di anomalia: esclusione?
                                                                        La ricorrente ha contestato l’intervenuta modificazione dell’offerta effettuata da parte dell’aggiudicataria nel corso del sub-procedimento di verifica di equivalenza del CCNL, nell’ambito della quale avrebbe sia dichiarato di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara in luogo di quello originariamente indicato in offerta. La ricorrente lamenta altresì che dalla modifica del CCNL sarebbe derivata una modifica anche del costo della manodopera indicato in gara ai sensi dell’art. 108 del Codice.
T.A.R. Puglia, Lecce, I, 03 novembre 2025, n. 1449 accoglie il ricorso.
Il Collegio ha infatti rilevato come “l’individuazione del contratto collettivo attenga ad un elemento essenziale dell’offerta, trattandosi di indicazione necessaria in base al disposto degli artt. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023 ed idonea, altresì, ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, in quanto “è del tutto evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2605 del 28 marzo 2025). La modifica del contratto collettivo applicato, pertanto, non può essere ritenuta neutrale rispetto al divieto di modifica dell’offerta, dovendosene, invece, valutare l’impatto complessivo su quanto originariamente prospettato all’amministrazione al momento della partecipazione alla gara“.
Inoltre, aggiunge il Collegio,l’aggiudicataria “non si è limitata a dare atto dell’applicazione di un diverso contratto collettivo rispetto a quello originariamente selezionato, ma l’illegittima modificazione dell’offerta deriva anche dalle dichiarazioni rese con riferimento alla quantificazione dei costi della manodopera”, avendo essa “indicato detti costi in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto proposto in sede di gara“.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/11/2025 di Elvis Cavalleri

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