Comune con debiti verso l’erario: legittima la revoca del finanziamento (anche sulla base del d.lgs. n.50 del 2016 richiamato nell’avviso)

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Un Comune, in partenariato con operatori privati, ha partecipato in qualità di mandataria, ad avviso pubblico del Ministero dell’Interno per la presentazione di proposte progettuali di “collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei”.

E’ stata approvata la graduatoria, collocando il progetto presentato fra quelli ammissibili al finanziamento.

Prima della stipula della relativa convenzione, il Ministero ha effettuato una verifica presso l’Agenzia delle Entrate al fine di accertare la regolarità fiscale del Comune ed ha rilevato che il Comune aveva un debito con l’erario per mancato pagamento delle imposte. Di conseguenza ha revocato il finanziamento in applicazione dell’avviso, nonché dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente).

In primo grado il ricorso avverso la revoca è stato respinto.

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Consiglio di Stato, Sez. III, 06/08/2025, n. 6944 conferma il primo grado:

8. L’appello non è fondato.

9. Il Comune sostiene innanzitutto che non fosse applicabile la disciplina del codice dei contratti pubblici allora vigente ed in particolare l’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti…..”).

9.1. La tesi non può essere condivisa. La disciplina generale del codice, come evidenziato anche dal Tar, è stata richiamata espressamente dall’avviso pubblico (cfr. sub n. 3 – riferimenti normativi).

Va dunque considerato applicabile al caso di specie la previsione dell’assenza di debiti fiscali in costanza della definizione del finanziamento pubblico, trattandosi pur sempre di un procedimento comparativo teso alla concessione di somme per il sostegno delle attività progettuali previste.

9.2. In tale procedimento, nel quale peraltro la condizione debitoria non è stata a suo tempo dichiarata, deve pertanto ritenersi sistematicamente coerente l’operato del Ministero anche alla luce delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 17 (controlli pre-erogazione) e 22 (chiusura anticipata) dello stesso avviso. L’art. 17, lettera f, prevedeva, infatti, un controllo in ordine all’assenza di eventuali inadempimenti presso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’art. 22 la possibile revoca nel caso in cui fossero state violate disposizioni normative nazionali applicabili o fossero venuti meno i presupposti per la concessione del finanziamento.

9.3. Né in senso contrario può ritenersi che tale controllo fosse praticabile solo successivamente alla stipula della convenzione in quanto in tal modo si sarebbe consentita l’erogazione di un finanziamento a favore di un soggetto di cui era già nota l’irregolarità fiscale, salvo poi tentare di recuperare le somme erogate dopo la stipulazione del contratto. I debiti tributari non dovevano quindi sussistere né prima, né dopo la stipula della convenzione e, nel primo caso, giustificavano il definanziamento, nel secondo caso, la chiusura anticipata del progetto e la revoca del finanziamento.

9.4. Sotto altro profilo, lo stesso art. 12 della legge n. 241 del 1990 fa riferimento, a proposito della concessione di benefici finanziari, alla necessaria predisposizione da parte dell’Amministrazione dei criteri della procedura comparativa che, come detto, nel caso in esame hanno fatto chiaro riferimento anche ai principi del codice dei contratti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/08/2025 di Roberto Donati

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