FOCUS: “Rotazione negli affidamenti sottosoglia: quando è legittimo reinvitare il concessionario uscente”

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Con la sentenza n. 16754 del 29 settembre 2025, il TAR Lazio è tornato a pronunciarsi su uno dei temi più dibattuti nell’ambito delle procedure sottosoglia: l’applicazione del principio di rotazione e le condizioni che consentono di derogare al divieto di riaffidamento del servizio al concessionario uscente.

Il caso concreto

La controversia riguardava una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L’amministrazione aveva invitato sette operatori economici, ma soltanto due avevano presentato offerta: il concessionario uscente e la società ricorrente.

Quest’ultima contestava la legittimità dell’aggiudicazione all’operatore già affidatario, deducendo la violazione del principio di rotazione. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando tre aspetti decisivi:

  • i precedenti affidamenti all’uscente erano di natura temporanea, giustificati da esigenze emergenziali;
  • la partecipazione di soli due concorrenti dimostrava l’assenza di effettive alternative di mercato;
  • l’esclusione preventiva dell’uscente avrebbe comportato una competizione di fatto mono concorrenziale, con il rischio di un’aggiudicazione meno favorevole.

Il quadro normativo

L’art. 49 del Codice dei contratti pubblici disciplina il principio di rotazione, vietando in via generale l’affidamento consecutivo dello stesso servizio al medesimo operatore (comma 2).

Tuttavia, lo stesso articolo introduce una clausola di flessibilità al comma 4, consentendo all’amministrazione di reinvitare l’operatore uscente – e persino di riaffidargli il servizio – qualora ricorrano circostanze motivate legate alla struttura del mercato e alla mancanza di alternative effettive.

Tale possibilità è subordinata alla verifica dell’accurata esecuzione del contratto precedente e della qualità della prestazione resa.

Si tratta quindi di un divieto non assoluto, che la giurisprudenza interpreta come presidio volto a favorire la concorrenza, senza tuttavia trasformarlo in un ostacolo formalistico in grado di compromettere il buon esito della gara.

 
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Le indicazioni della sentenza

La decisione del TAR Lazio conferma tre punti centrali per la prassi amministrativa:

  1. Rotazione non rigida: l’art. 49, comma 4, consente deroghe motivate, purché fondate su circostanze oggettive di mercato.
  2. Centralità del risultato: l’esclusione automatica dell’uscente, in assenza di concorrenza effettiva, contrasta con l’art. 1 del Codice, che impone di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo.
  3. Trasparenza valutativa: laddove i criteri di gara siano puntuali e dettagliati, la motivazione numerica dei punteggi è sufficiente a garantire la comprensibilità delle valutazioni della Commissione.

Considerazioni conclusive

Il TAR ha dunque respinto il ricorso, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione all’operatore uscente.

La sentenza ribadisce che il principio di rotazione non deve essere interpretato come un divieto assoluto, ma applicato con equilibrio e ragionevolezza, in modo da non sacrificare i principi cardine del nuovo Codice: concorrenza effettiva, risultato e qualità dell’affidamento.

Per le stazioni appaltanti, la pronuncia offre un’indicazione operativa chiara: l’invito all’operatore uscente è possibile, purché sia sorretto da una motivazione adeguata che dia conto della struttura del mercato e dell’effettiva necessità di non escludere a priori l’affidatario precedente. In tal modo, il principio di rotazione si conferma uno strumento di garanzia della concorrenza e non un ostacolo formale alla scelta della soluzione più vantaggiosa per la collettività.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 27/10/2025

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