FOCUS “Rating di legalità tra forma e sostanza nelle procedure di gara: la continuità del requisito alla luce del principio di risultato”

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1. Il contesto fattuale e il cuore del contenzioso

Con la sentenza 5 novembre 2025, n. 1797, il TAR Toscana è intervenuto su una questione di particolare rilievo sistematico, concernente la sorte del rating di legalità nel corso di una procedura di gara e il suo impatto sulla legittimità dell’aggiudicazione.

La controversia trae origine da una procedura ad elevata complessità tecnico organizzativa indetta dal Ministero della Difesa per la realizzazione di una nuova aviorimessa presso l’aeroporto di Pisa, destinata alla manutenzione dei velivoli C 130J e C 27J.

L’appalto, di rilevante valore economico, si è concluso con l’aggiudicazione ad un operatore economico che ha preceduto il secondo classificato per uno scarto minimo di punteggio.

Tale circostanza ha reso evidente come alcuni elementi premiali, tra cui il rating di legalità, abbiano avuto un ruolo decisivo nella formazione della graduatoria finale, diventando il fulcro del contenzioso.

2. Le censure incrociate e il ruolo del rating di legalità

La parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione sostenendo che la mandataria del RTI aggiudicatario avesse perso il rating di legalità nel corso della procedura, con conseguente indebita attribuzione del relativo punteggio premiale. A tali doglianze si affiancavano contestazioni sulla presunta inattendibilità di alcune migliorie tecniche offerte.

L’aggiudicataria, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale escludente, sostenendo che sarebbe stata la stessa ricorrente ad aver perso il rating in corso di gara e che la sua offerta tecnica fosse non veritiera in quanto fondata su un prodotto non esistente a catalogo.

3. Il rigetto del ricorso incidentale e la nozione di continuità del requisito

Il Collegio affronta in via prioritaria il ricorso incidentale, soffermandosi sulla disciplina del rating di legalità di cui all’art. 5 ter del D L n. 1 del 2012 e al Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Dalla ricostruzione emerge che la ricorrente aveva presentato la domanda di rinnovo prima della scadenza del certificato e che il nuovo rating era stato rilasciato con decorrenza immediata. Sulla base di tali elementi, il Tar esclude qualsiasi soluzione di continuità nel possesso del requisito, affermando un principio di particolare rilevanza: la regola della continuità non può essere interpretata in modo irragionevole e meramente formalistico.

Secondo il Collegio, non è conforme a ragionevolezza pretendere un possesso ininterrotto “a prova di scadenza”, soprattutto quando l’operatore economico abbia tempestivamente attivato il procedimento di rinnovo e non vi siano indici di deterioramento degli assetti organizzativi e reputazionali sottesi al rating.

4. La perdita formale del rating dell’aggiudicataria e la sua irrilevanza sostanziale

Passando all’esame del ricorso principale, il Tar prende atto di una sequenza fattuale pacifica: l’aggiudicataria possedeva il rating alla data di presentazione dell’offerta, il certificato è scaduto nelle more della procedura e il nuovo rating è stato ottenuto dopo la comunicazione di aggiudicazione, ma prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

La questione centrale diviene quindi se tale intervallo temporale comporti la necessità di decurtare il punteggio premiale e ricalcolare la graduatoria.

La risposta del Collegio è netta e negativa. Il Tar valorizza la natura sostanziale del rating di legalità, qualificandolo non come un mero titolo formale, ma come un indicatore reputazionale dell’organizzazione aziendale, espressivo di modelli di legalità, trasparenza e prevenzione dei rischi corruttivi. In tale prospettiva, la scadenza documentale non è idonea, di per sé, a far venir meno i presupposti sostanziali del requisito, specie quando il rinnovo intervenga in un arco temporale ragionevole.

La sentenza sottolinea come appaia poco plausibile che un’impresa perda in pochi mesi gli assetti organizzativi che giustificano il rating, per poi riacquisirli integralmente al solo fine di ottenere nuovamente la certificazione.

 
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5. Il principio di diritto e il richiamo al principio di risultato

Da tali premesse discende il principio di diritto espresso dal Tar, secondo cui è legittima l’aggiudicazione in favore di un’impresa che, nel corso della gara, abbia perso il rating di legalità per naturale scadenza, purché il rinnovo sia ottenuto entro un termine ragionevole e comunque prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali, così da garantire la continuità sostanziale del requisito.

Il Collegio ricollega questa conclusione al principio di risultato di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 36/2023, evidenziando che i criteri premiali non hanno una funzione meramente accessoria, ma incidono in modo strategico sulla scelta del contraente e devono mantenere coerenza lungo l’intero ciclo contrattuale.

Ne deriva che la stazione appaltante, se valorizza il rating in sede di valutazione dell’offerta, non può poi disinteressarsi della sua sussistenza nella fase successiva, ma deve verificarne il mantenimento in chiave sostanziale anche al momento della stipula, evitando approcci rigidamente formalistici.

6. Le ulteriori questioni tecniche e i limiti del sindacato giurisdizionale

La sentenza affronta infine ulteriori profili di interesse operativo. In tema di lavori similari, il Tar ribadisce che la similarità deve essere valutata in termini di complessità tecnica complessiva e non di identità puntuale con le categorie SOA. Quanto alle migliorie energetiche, chiarisce che il computo metrico estimativo non costituisce un limite invalicabile per le soluzioni migliorative, salvo diversa previsione della lex specialis.

Il Collegio sottolinea inoltre che, laddove il punteggio sia attribuito unitariamente a una prestazione complessiva, non è consentito uno scorporo analitico ai fini di un ipotetico ricalcolo della graduatoria, riaffermando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione.

7. Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a ridimensionare letture eccessivamente formalistiche dei requisiti premiali, rafforzando una visione sostanziale e funzionale degli stessi. In particolare, il rating di legalità emerge come strumento reputazionale dinamico, il cui valore non può essere svilito da automatismi documentali, ma deve essere letto in coerenza con il principio di risultato e con l’obiettivo di selezionare operatori effettivamente affidabili lungo l’intero ciclo dell’appalto. 

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 18/02/2026

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