FOCUS: “Quando un documento mancante non comporta l’esclusione: il TAR Lazio tra formalismo e principio del risultato”

La questione
Può un operatore economico essere escluso da una procedura di gara per la mancata produzione di un documento richiesto a pena di esclusione, se i dati in esso contenuti risultano comunque chiaramente da altri atti già presentati?
La domanda tocca un punto nevralgico del sistema degli appalti: il bilanciamento tra tassatività delle cause di esclusione e i principi del risultato e della massima partecipazione sanciti dal D.Lgs. n. 36/2023.
Il caso deciso dal TAR Lazio
Con la sentenza n. 16377 del 22 settembre 2025, il TAR Lazio ha affrontato il ricorso proposto da un’operatrice economica seconda classificata in una procedura aperta per l’affidamento di servizi.
La ricorrente contestava la mancata esclusione dell’RTI aggiudicatario, che non aveva presentato l’allegato 3.1 “Dettaglio offerta economica”, previsto dal disciplinare a pena di esclusione.
Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe reso l’offerta incompleta e non conforme alla lex specialis, imponendo alla Commissione di gara l’esclusione del concorrente poi risultato vincitore.
La decisione del giudice amministrativo
Il TAR ha respinto la domanda di esclusione, rilevando che l’omissione non incideva sulla sostanza dell’offerta. Le informazioni richieste dal “Dettaglio offerta economica” risultavano infatti già presenti nell’allegato 3 (offerta economica complessiva) e nel file “giustificativi”, che conteneva persino dati ulteriori.
In particolare, l’importo complessivo biennale offerto coincideva automaticamente con la moltiplicazione del canone mensile per i 24 mesi di durata del servizio, consentendo di ricavare il canone annuo.
L’eventuale esclusione avrebbe, dunque, avuto natura meramente formale, priva di incidenza sostanziale.
A rafforzare la conclusione, il TAR ha evidenziato la scarsa chiarezza del disciplinare. L’art. 17 richiamava in modo contraddittorio due modelli (“Dettaglio offerta economica” e “Valore dell’offerta”), con inevitabile incertezza per i concorrenti.
I principi applicati
La pronuncia ribadisce alcuni principi fondamentali del nuovo Codice dei contratti:
- Principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023): l’attività delle stazioni appaltanti deve mirare al raggiungimento dell’interesse pubblico primario, privilegiando la sostanza delle offerte rispetto a meri formalismi.
- Massima partecipazione e favor concorrenziale: le irregolarità formali non possono tradursi in automatismi espulsivi, specie se non ostacolano la valutazione dell’offerta né alterano la par condicio.
- Tassatività delle cause di esclusione: una clausola della lex specialis deve essere interpretata restrittivamente e applicata solo in presenza di un effettivo pregiudizio sostanziale.
- Chiarezza degli atti di gara: bandi e disciplinari devono essere redatti in modo coerente e privo di ambiguità, per non generare incertezza e contenziosi.
Rilievi operativi
Dal caso esaminato emergono alcune indicazioni pratiche:
- Le amministrazioni devono esercitare con prudenza il potere espulsivo, verificando sempre la reale incidenza di eventuali omissioni documentali.
- I concorrenti possono confidare in un sistema che valorizza la sostanza dell’offerta, purché le informazioni essenziali siano comunque disponibili agli atti.
È fondamentale che le stazioni appaltanti redigano atti di gara chiari, evitando duplicazioni e contraddizioni che rischiano di compromettere la certezza delle regole.
Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio n. 16377/2025 conferma che l’epoca del formalismo esasperato è superata. Un documento mancante non determina automaticamente l’esclusione se i dati in esso contenuti risultano da altri atti e non vi è pregiudizio sostanziale alla valutazione dell’offerta.
Il principio del risultato e quello della massima partecipazione restano i cardini su cui costruire una gestione più efficiente, razionale e trasparente delle procedure di gara, in linea con lo spirito del nuovo Codice dei contratti pubblici.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/10/2025

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