CCNL Metalmeccanici e CCNL Igiene Ambientale sono equivalenti?

Come noto, l’articolo 11 del “Nuovo Codice” prevede al comma 2 che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.
Le modifiche del “correttivo” all’articolo 11, e l’introduzione dell’Allegato I.01, hanno esplicitato criteri e modalità per l’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato in appalto, nonché le modalità di presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Perché l’articolo 11 evidenzia (sin dalla stesura originaria) come sia possibile partecipare alla gara con un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante purché sia dichiarata, e poi accertata, l’equivalenza del diverso CCNL in termini di tutele economiche e normative.
La vicenda oggetto di esame riguarda una procedura in cui la stazione appaltante indica quale CCNL il Contratto dei Metalmeccanici. L’aggiudicataria utilizza il CCNL Igiene Ambientale.
In questo senso la sentenza del Tar Puglia appare “singolare” in quanto attesta che la riduzione del costo della manodopera operata dalla Società controinteressata, si spiega soprattutto attraverso una scelta di migliore organizzazione aziendale, dovuta anche all’utilizzo di un CCNL, quale quello Igiene Ambientale, coerente con la natura del servizio oggetto della procedura di gara, che ha costi minori rispetto al CCNL Metalmeccanici.
Dunque l’aggiudicataria indica un costo minore della manodopera perché (lo si accerta) il CCNL che applica “ha costi minori” rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.
Constatazione che è stata valutata dalla Commissione di gara, nell’ambito della propria discrezionale valutazione dell’offerta tecnica, come coerente e senza alcuna violazione dell’art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del Disciplinare di gara, e senza necessità di motivazione esplicita – sul punto – della Stazione Appaltante, non comportando l’esclusione della partecipante dalla procedura di gara.
E la valutazione sull’equivalenza delle tutele prevista dall’articolo 11?
Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 16/10/2025, n. 1382 che respinge il ricorso:
Parimenti infondate, pertanto, si rivelano anche le censure relative all’asserita elusione del divieto di ribasso dell’importo della manodopera (in violazione dell’art. 41 comma 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023) e degli articoli 3 e 17 del Disciplinare, in quanto, per le ragioni sopraindicate – riguardo alla corretta interpretazione da attribuire alle espressioni utilizzate nella lex specialis (che individuano in modo solo indicativo gli orari di presenza sugli impianti dei lavoratori) e ai chiarimenti forniti in corso di gara dalla Società controinteressata (che, invero, non hanno determinato alcuna modifica dell’offerta tecnica ma, esclusivamente, la precisazione di alcune dichiarazioni dell’operatore economico relative al numero effettivo di squadre e operatori impiegati sugli impianti) – non emerge alcun costo della manodopera inferiore a quello stimato derivante dal minore utilizzo di personale addetto al servizio, con la Commissione di gara che, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto nel complesso il monte ore dichiarato dalla xxx S.r.l. in linea con i requisiti richiesti dalla legge di gara.
Infondate, inoltre, si rivelano anche le (ulteriori) censure sollevate con motivi aggiunti del 14 marzo 2025, ed inerenti l’asserita mancata indicazione nell’elaborato dei giustificativi/analisi dei costi, presentati in gara, né delle condizioni più favorevoli connesse al C.C.N.L. applicato – (asseritamente) non indicato – né della particolare organizzazione aziendale o gestionale giustificativa del minor costo della manodopera offerto, né degli sgravi contributivi non implicanti penalizzazioni per la manodopera, in dedotta violazione dell’articolo 41 comma 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e degli articoli 3 e 17 del Disciplinare di gara, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la Società controinteressata ha indicato sia nel punto A/3 (pagina 9) dell’offerta tecnica in maniera esplicita, sia nell’Analisi dei costi (seppur in maniera implicita ma comunque individuabile da una lettura combinata dei dati, citando l’anno 2018) il C.C.N.L. Igiene Ambientale applicato, che risulta pienamente coerente con l’oggetto dell’appalto in questione e implica costi della manodopera minori rispetto al C.C.N.L. dei Metalmeccanici su cui la Stazione Appaltante ha calcolato il costo della manodopera a base d’asta per ogni lotto della gara ma, comunque, non inferiori ai minimi salariali indicati nel medesimo C.C.N.L. e nelle Tabelle ministeriali, con la conseguenza che la riduzione del costo della manodopera operata dalla Società controinteressata, si spiega sia attraverso una minima riduzione oraria lavorativa (rispetto all’orario di massima ricavabile dagli atti della gara), sia (e soprattutto) attraverso una scelta di migliore organizzazione aziendale, dovuta anche all’utilizzo di un C.C.N.L., quale quello Igiene Ambientale, coerente con la natura del servizio oggetto della procedura di gara, che ha costi minori rispetto al C.C.N.L Metalmeccanici, che non ha comportato alcuna penalizzazione della manodopera ed è stata valutata dalla Commissione di gara, nell’ambito della propria discrezionale valutazione dell’offerta tecnica, come coerente e senza alcuna violazione dell’art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del Disciplinare di gara, e senza necessità di motivazione esplicita – sul punto – della Stazione Appaltante, non comportando l’esclusione della partecipante dalla procedura di gara.
Al riguardo, infatti, condivisibile giurisprudenza ha chiarito che – nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica – la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, laddove le stesse non siano inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (cfr. Cons. Stato, n. 4754 del 2021; Cons. Stato n. 3908 del 2029; Cons. Stato, n. 48 del 2022).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/10/2025 di Roberto Donati

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