FOCUS “La prima applicazione del potere sanzionatorio ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti: profili sostanziali e implicazioni operative (Delibera n. 21/2026)”

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La Deliberazione n. 21 del 28 gennaio 2026 dell’ANAC segna un passaggio di particolare rilievo nell’attuazione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall’art. 63 del D.lgs. 36/2023.

Si tratta, infatti, di uno dei primi casi in cui l’Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di domanda di qualificazione, offrendo indicazioni di notevole impatto sia sul piano interpretativo sia su quello operativo.

1. Il sistema di qualificazione e il ruolo delle autodichiarazioni

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha profondamente innovato l’assetto delle funzioni di committenza, introducendo un sistema di qualificazione obbligatoria per stazioni appaltanti e centrali di committenza. Tale sistema è finalizzato a garantire che le amministrazioni titolari di procedure di affidamento siano dotate di adeguate capacità organizzative, competenze professionali e strutture tecniche.

Elemento cardine del sistema è la Struttura Organizzativa Stabile (SOS), che deve essere composta da personale qualificato e adeguatamente formato in materia di contratti pubblici. Il possesso dei requisiti viene dichiarato dall’amministrazione in sede di domanda e costituisce la base per l’attribuzione del livello di qualificazione.

In tale contesto emerge con evidenza il ruolo centrale del principio di autoresponsabilità, poiché il sistema si fonda prevalentemente su autodichiarazioni, successivamente verificabili dall’Autorità. La veridicità e la correttezza delle informazioni fornite assumono, dunque, una funzione essenziale per il corretto funzionamento dell’intero meccanismo.

2. Il caso concreto: dichiarazioni non comprovate e criticità documentali

La vicenda oggetto della Deliberazione riguarda un Comune che aveva presentato domanda di qualificazione per il livello SF1 (servizi e forniture), dichiarando la presenza, all’interno della propria SOS, di personale con differenti livelli di formazione specialistica.

In particolare, l’ente aveva indicato:

  • sei unità con formazione base;
  • cinque unità con formazione specialistica;
  • una unità con formazione avanzata.

Tuttavia, nel corso dell’istruttoria avviata dall’ANAC, l’amministrazione non è stata in grado di fornire documentazione idonea a comprovare tali requisiti.

Le criticità emerse risultano emblematiche:

  • attestati non conformi ai requisiti richiesti (durata minima dei corsi, periodo temporale rilevante);
  • documentazione incompleta o assente;
  • difficoltà organizzative interne, aggravate dalla cessazione del rapporto con il responsabile del procedimento.

Il quadro complessivo evidenzia una gestione non strutturata del processo di qualificazione, con evidenti carenze nella tracciabilità e conservazione della documentazione.

3. L’irrilevanza della rinuncia successiva alla qualificazione

Un passaggio particolarmente significativo della Deliberazione riguarda la posizione assunta dall’ANAC rispetto alla rinuncia alla qualificazione comunicata dal Comune nel corso dell’istruttoria.

L’Autorità afferma con chiarezza che tale rinuncia:

  • non incide sull’accertamento dei fatti;
  • non esclude la responsabilità per eventuali dichiarazioni non veritiere.

L’oggetto del procedimento, infatti, non è la permanenza della qualificazione, bensì la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda.

Ne deriva un principio di particolare rilevanza:

la responsabilità dell’amministrazione si cristallizza al momento della dichiarazione, rendendo irrilevanti eventuali condotte successive, anche se volte a ridurre gli effetti dell’irregolarità.

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4. L’elemento soggettivo: la configurazione del dolo eventuale

Uno dei profili più innovativi e rilevanti della Deliberazione è rappresentato dalla qualificazione dell’elemento soggettivo della condotta.

L’ANAC esclude che si tratti di mera negligenza o errore materiale, ritenendo invece configurabile almeno il dolo eventuale.

Tale conclusione si fonda su due elementi principali:

  1. la disponibilità, sul sito istituzionale, di strumenti informativi (FAQ, manuali, simulatori) idonei a consentire una verifica preventiva della correttezza delle dichiarazioni;
  2. la natura automatica del sistema di qualificazione, basato sui dati inseriti dall’amministrazione.

Secondo l’Autorità, l’ente era consapevole che la qualificazione sarebbe stata attribuita sulla base delle informazioni dichiarate e che eventuali inesattezze avrebbero inciso direttamente sull’esito del procedimento.

Pertanto, l’amministrazione ha accettato il rischio che i dati inseriti non fossero veritieri, integrando una forma di dolo eventuale.

Questa impostazione appare di particolare interesse, in quanto:

  • eleva il livello di diligenza richiesto alle amministrazioni;
  • rafforza il valore giuridico delle autodichiarazioni;
  • apre a possibili sviluppi anche sul piano della responsabilità erariale e penale.

5. La gravità della violazione e i principi del Codice

L’ANAC qualifica la condotta come grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione.

La ratio della decisione risiede nel fatto che dichiarazioni non veritiere:

  • compromettono l’affidabilità del sistema di qualificazione;
  • consentono a soggetti non adeguatamente strutturati di operare come stazioni appaltanti qualificate;
  • incidono sulla qualità delle procedure di affidamento.

Il collegamento con i principi generali del Codice è esplicito: buon andamento, efficienza, efficacia e principio del risultato.

Quest’ultimo, in particolare, assume un ruolo centrale nel nuovo impianto normativo e risulta direttamente compromesso da un sistema di qualificazione alterato da dichiarazioni non veritiere.

6. La sanzione e le ulteriori conseguenze

Nonostante la gravità della violazione, l’ANAC ha irrogato una sanzione pecuniaria pari a 500 euro, corrispondente al minimo edittale.

La scelta è motivata da circostanze attenuanti:

  • mancato utilizzo della qualificazione per bandire gare sopra soglia;
  • fase iniziale di applicazione del sistema.

Tuttavia, la rilevanza della decisione non si esaurisce nella sanzione economica.

Permangono infatti conseguenze ben più incisive:

  • trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;
  • possibili profili di responsabilità per dichiarazioni mendaci;
  • impatto sulle future procedure di qualificazione dell’ente.

7. Considerazioni conclusive e indicazioni operative

La Deliberazione n. 21/2026 rappresenta un precedente di primaria importanza nel nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Dalla decisione emergono alcune indicazioni operative di immediata rilevanza:

  1. la necessità di una verifica puntuale e documentata dei requisiti dichiarati;
  2. l’obbligo di garantire la tracciabilità e conservazione della documentazione formativa;
  3. l’importanza di strutturare adeguatamente la SOS, evitando dichiarazioni meramente formali;
  4. la consapevolezza che la responsabilità si radica al momento della dichiarazione.

Soprattutto, la pronuncia chiarisce che il sistema di qualificazione non è un adempimento formale, ma uno strumento sostanziale di garanzia della qualità dell’azione amministrativa.

L’ANAC, attraverso un utilizzo rigoroso dei propri poteri, dimostra la volontà di assicurare l’effettività del sistema, richiamando le amministrazioni a un elevato standard di correttezza, trasparenza e responsabilità.

In tale prospettiva, la Deliberazione si configura non solo come un provvedimento sanzionatorio, ma come un vero e proprio atto di indirizzo interpretativo, destinato a incidere profondamente sulle prassi operative delle stazioni appaltanti.

A cura della Redazione di Tutto Gare PA del 03/04/2026

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