FOCUS “Premio di accelerazione e accordi di collaborazione: le nuove indicazioni operative del MIT nella fase esecutiva degli appalti”
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un pacchetto organico di atti composto da Linee guida sul premio di accelerazione, Circolare sugli accordi di collaborazione e Modello di accordo, in attuazione dell’articolo 126 e dell’articolo 82 bis del d.lgs. 36 del 2023, nonché dell’Allegato II.6 bis, nel quadro degli obiettivi connessi al PNRR.
L’intervento ministeriale si colloca in una fase applicativa in cui entrambi gli istituti hanno evidenziato criticità rilevanti, soprattutto nella gestione esecutiva dei contratti pubblici.
Il quadro normativo: art. 126 e art. 82 bis del Codice dei contratti pubblici - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
L’articolo 126 del Codice disciplina in modo unitario il sistema delle penali per ritardo e del premio di accelerazione, configurando quest’ultimo come strumento incentivante connesso alla riduzione dei tempi contrattuali.
L’articolo 82 bis, introdotto in sede di correttivo, tipizza invece gli accordi di collaborazione tra amministrazioni, collocandoli al di fuori dell’ambito degli affidamenti a titolo oneroso e ancorandoli a presupposti sostanziali rigorosi.
L’Allegato II.6 bis rafforza tale impostazione, chiarendo che l’accordo deve essere funzionale allo svolgimento di attività istituzionali comuni e non può essere utilizzato per eludere le regole dell’evidenza pubblica.
Le Linee guida e la Circolare del MIT intervengono per delimitare in modo puntuale l’ambito applicativo di entrambi gli istituti, riducendo le aree di incertezza interpretativa e incidendo direttamente sulla redazione dei documenti di gara e sulla gestione dell’esecuzione.
Il premio di accelerazione: dalla previsione astratta alla costruzione tecnica ex ante
Criticità emerse nella prassi
Nella prima fase applicativa del Codice, il premio di accelerazione è stato talvolta utilizzato in modo non coerente con la struttura del cronoprogramma contrattuale. In diversi casi si è assistito a:
- cronoprogrammi generici o poco scanditi;
- anticipazioni difficilmente misurabili;
- riconoscimenti fondati su valutazioni maturate in corso d’opera.
In tale contesto, il premio ha rischiato di assumere una funzione compensativa anziché incentivante, con effetti distorsivi rispetto alla ratio dell’articolo 126.
La centralità del cronoprogramma
Le Linee guida individuano un principio dirimente: la clausola premiale deve essere costruita prima della gara e non può essere generica né scollegata dal cronoprogramma esecutivo.
Le stazioni appaltanti sono chiamate a definire nei documenti di gara:
- il termine contrattuale di riferimento;
- la metodologia di computo dei giorni di anticipo;
- indicatori oggettivi per misurare l’ultimazione anticipata;
- parametri tecnici di verifica ancorati agli atti di contabilità e al giornale dei lavori;
- l’eventuale articolazione in scaglioni temporali progressivi;
- l’incidenza di sospensioni, proroghe e varianti sulla misurazione dell’anticipazione.
Un cronoprogramma eccessivamente ampio o strutturato su fasi non verificabili rende strutturalmente fragile la clausola premiale e può esporre l’amministrazione a contestazioni in sede di collaudo o di controllo.
Presupposti di spettanza
Il premio è riconoscibile solo in presenza congiunta di:
- ultimazione anticipata dell’intera opera rispetto al termine contrattuale risultante dal cronoprogramma approvato;
- corretta esecuzione accertata in sede di collaudo o di certificato di regolare esecuzione;
- assenza di vizi o difformità incidenti sulla funzionalità dell’opera;
- tracciabilità puntuale dell’avanzamento nei registri contabili.
L’anticipazione deve essere reale, misurabile e riferita all’opera nel suo complesso, non a singole lavorazioni.
Criteri di quantificazione
Le Linee guida propongono un criterio parametrico pari allo 0,10 per cento dell’importo contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, per ciascun giorno di anticipo, con un limite massimo del 10 per cento.
È ammessa una modulazione motivata in relazione alla natura e complessità dell’intervento e alle disponibilità finanziarie, purché tale modulazione sia definita ex ante nei documenti di gara.
Termine contrattuale e proroghe
Il riferimento resta il termine contrattuale fissato nel contratto. Le proroghe assumono rilievo solo se espressamente disciplinate come nuovo termine di riferimento. In difetto, resta fermo il termine originario.
La regola mira a evitare ricalcoli ex post suscettibili di alterare l’equilibrio contrattuale.
Copertura finanziaria
Le fonti di copertura individuate sono:
- la voce imprevisti del quadro economico;
- le economie da ribasso d’asta, nei limiti consentiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione, anche in relazione alle milestone PNRR.
In assenza di copertura effettivamente utilizzabile, il premio può restare formalmente previsto ma non diventa esigibile.
Tracciabilità e responsabilità istruttoria
Il riconoscimento del premio richiede un percorso procedurale strutturato:
- istanza dell’appaltatore;
- attestazione del direttore dei lavori in ordine all’effettiva anticipazione e alla conformità dell’opera;
- proposta di liquidazione del RUP.
La documentazione deve consentire la ricostruzione analitica del computo dei giorni di anticipo e del vantaggio temporale effettivamente conseguito.
Gli accordi di collaborazione: delimitazione sostanziale e verifica in concreto
La tipizzazione dell’istituto
L’articolo 82 bis del Codice configura l’accordo di collaborazione come strumento fondato su:
- interesse pubblico condiviso;
- contributo effettivo di tutte le amministrazioni coinvolte;
- assenza di corrispettivo quale conseguenza della natura cooperativa del rapporto.
L’istituto si colloca al di fuori della logica dell’affidamento di servizi e non può costituire uno strumento alternativo alle procedure di evidenza pubblica.
La Circolare MIT: impostazione restrittiva
La Circolare adotta un approccio rigoroso, volto a prevenire utilizzi distorsivi.
Sono escluse dall’ambito applicativo attività:
- standardizzate;
- ripetitive;
- riconducibili al mercato dei servizi.
È richiesta una verifica in concreto del rapporto, con accertamento di:
- soggetto che svolge le attività;
- grado di autonomia decisionale;
- responsabilità operative;
- incidenza sulle determinazioni finali.
Oggetto e durata devono essere chiaramente delimitati, escludendo schemi di supporto tecnico continuativo o formule aperte.
Funzione organizzativa e PNRR
Gli accordi sono ammessi quale strumento organizzativo idoneo a rafforzare il coordinamento tra amministrazioni, specie in contesti complessi o interistituzionali.
Il collegamento agli obiettivi temporali del PNRR non consente deroghe ai presupposti sostanziali. L’esigenza di rispettare milestone e target non legittima compressioni delle condizioni di legittimità dell’istituto.
Il coordinamento tra premio di accelerazione e accordi di collaborazione
Le indicazioni ministeriali chiariscono che i due strumenti operano su piani distinti e non sono cumulabili con riferimento al medesimo risultato temporale.
Il premio di accelerazione:
- è strumento contrattuale;
- è rivolto all’operatore economico;
- è ancorato al cronoprogramma e all’esecuzione materiale dell’appalto.
L’accordo di collaborazione:
- opera sul piano organizzativo;
- incide sul coordinamento tra amministrazioni;
- non introduce meccanismi premiali.
Qualora l’anticipazione dei tempi sia già valorizzata mediante il premio ex articolo 126, non può essere ulteriormente incentivata attraverso strumenti collaborativi che producano effetti equivalenti.
I due istituti possono coesistere solo se restano funzionalmente distinti: l’accordo incide sull’organizzazione amministrativa, il premio incentiva la performance esecutiva dell’appaltatore.
Profili operativi per le stazioni appaltanti
L’intervento del MIT comporta una responsabilizzazione a monte delle stazioni appaltanti.
In particolare:
- il premio di accelerazione deve essere costruito in sede di progettazione della gara, con cronoprogramma analitico e copertura finanziaria individuata;
- sono esclusi riconoscimenti discrezionali o fondati su valutazioni successive all’esecuzione;
- gli accordi di collaborazione richiedono una verifica sostanziale del contributo effettivo delle amministrazioni coinvolte;
- non è consentito utilizzare l’accordo per disciplinare prestazioni assimilabili a servizi esternalizzabili.
La scelta dello strumento deve avvenire prima dell’avvio della procedura o della fase esecutiva, in coerenza con la criticità organizzativa o temporale da affrontare.
L’intervento ministeriale, nel suo complesso, restringe l’area delle interpretazioni elastiche e consolida un approccio improntato a programmazione, tracciabilità e coerenza funzionale degli strumenti, in linea con la logica di responsabilizzazione e di controllo della fase esecutiva che permea il nuovo Codice dei contratti pubblici.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 25/03/2026

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