FOCUS: “L’iniziativa esclusiva della stazione appaltante nelle modifiche contrattuali e l’impossibilità di adeguamento del corrispettivo senza clausola di gara”

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La sentenza del Consiglio di Stato n. 7779 del 6 ottobre 2025 affronta nuovamente il tema della revisione dei prezzi nel vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, confermando un orientamento ormai consolidato che individua nell’articolo 106, comma 1, lettera a), l’unico fondamento normativo per l’ammissibilità di tale istituto. Il giudice amministrativo ribadisce che la revisione è legittima solo quando risulti espressamente regolata nei documenti di gara iniziali mediante clausole chiare, precise e inequivocabili e sempre che l’intervento non alteri la natura generale del contratto.

L’arresto esclude la possibilità di applicare in via analogica sia le normative emergenziali introdotte durante il periodo pandemico sia la disciplina contenuta nell’articolo 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale ultima disposizione non possiede efficacia retroattiva e non può incidere su contratti regolarmente aggiudicati ed eseguiti nel vigore del precedente codice. La natura eccezionale delle misure legate al contesto Covid-19 impedisce inoltre qualsiasi estensione interpretativa, mancando il presupposto della generalità e astrattezza della norma.

L’assetto normativo e la centralità dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 2016

Nel sistema del codice del 2016 la revisione dei prezzi non è configurata come un istituto automaticamente operante, bensì come una modifica contrattuale subordinata alla previa pattuizione delle parti. L’articolo 106 richiede che la clausola revisionale sia prevista negli atti di gara e giustificata da condizioni oggettivamente individuabili. In difetto di una previsione espressa, l’appaltatore non può invocare un obbligo dell’amministrazione di avviare un procedimento volto all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’adeguamento del corrispettivo. La sentenza richiama al riguardo Consiglio di Stato, sez. VI, 23 febbraio 2023, n. 1844, che aveva già chiarito come l’attività istruttoria della stazione appaltante presupponga l’esistenza di una clausola contrattuale che legittimi la richiesta.

Il Collegio esclude anche l’inserzione automatica della clausola revisionale tramite il meccanismo dell’articolo 1339 del codice civile. Tale strumento opera solo quando una norma imperativa imponga l’integrazione del contenuto del contratto. Nel vigore del D.lgs. n. 50 del 2016 manca una disposizione analoga all’articolo 115 del D.lgs. n. 163 del 2006 che prevedeva un obbligo generalizzato di introdurre clausole di revisione del prezzo. L’assenza di un fondamento normativo inderogabile rende impossibile l’operatività dell’integrazione ex lege.

 
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La distinzione tra revisione del prezzo e modifiche contrattuali

La decisione valorizza inoltre la differenza strutturale tra la revisione dei prezzi disciplinata dall’articolo 106, comma 1, lettera a), e le altre forme di modifica contrattuale contemplate dallo stesso articolo, in particolare il comma 2 e il comma 1, lettera c). Le modifiche ammesse dal legislatore in tali ipotesi sono rimesse all’iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, unica titolare del potere di alterare le condizioni contrattuali. L’appaltatore può accettare o rifiutare la proposta, salvo i casi in cui sia tenuto per legge a conformarsi. Si tratta di meccanismi funzionali alla tutela della concorrenza e alla delimitazione dello ius variandi pubblico, non utilizzabili per ottenere un adeguamento dei prezzi ritenuti non più remunerativi.

Non rientra in quest’ambito la richiesta dell’appaltatore di modificare il corrispettivo per ragioni di sopravvenuta onerosità. Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212, richiamata dalla sentenza in commento, aveva già escluso che l’articolo 106 possa costituire la base per una revisione dei prezzi su iniziativa del contraente privato, mancando un potere di impulso assegnato all’operatore economico.

L’irrilevanza della normativa emergenziale e della nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n. 36 del 2023

Un passaggio centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra l’appalto disciplinato dal codice del 2016 e le misure straordinarie emanate durante l’emergenza pandemica. La sezione V afferma che la natura eccezionale e temporalmente limitata delle disposizioni emergenziali impedisce ogni applicazione analogica a casi non espressamente regolati. L’impossibilità di estendere l’ambito soggettivo e oggettivo della normativa conferma il carattere rigoroso della disciplina della revisione del prezzo.

La sentenza chiarisce anche che l’articolo 60 del D.lgs. n. 36 del 2023 non produce effetti retroattivi. Il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria volta a estendere la nuova revisione prezzi ai contratti in corso, riconfermando così la regola generale di irretroattività della legge.

Conclusioni e indicazioni operative

La pronuncia n. 7779 del 2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale uniforme che, in mancanza di una clausola chiara e analitica contenuta negli atti di gara, nega la possibilità di riconoscere aumenti del prezzo contrattuale per causa sopravvenuta. Risultano così irrilevanti sia le variazioni del mercato sia eventuali sopravvenienze non previste, salvo che ricorrano i presupposti delle altre tipologie di modifica consentite dal legislatore e attivabili solo dalla stazione appaltante.

Il messaggio che emerge è lineare. Nel vigore del codice del 2016 la revisione del prezzo non è uno strumento rimesso al prudente apprezzamento dell’amministrazione ma un istituto a operatività strettamente condizionata dalla previsione negli atti di gara. La rigidità del quadro normativo richiede alle stazioni appaltanti di valutare con attenzione la necessità e la struttura delle clausole revisionale nei documenti di gara, soprattutto in settori caratterizzati da volatilità dei costi. Allo stesso tempo, gli operatori economici non possono confidare in meccanismi di riequilibrio ex post privi di fondamento pattizio o normativo.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 05/12/2025

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