FOCUS: “Il soccorso istruttorio correttivo tra tutela della par condicio e principio del risultato”
Il Parere MIT n. 3705/2025 chiarisce i limiti temporali per la rettifica degli errori materiali e il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al correttivo.
Tra gli istituti più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) vi è certamente il soccorso istruttorio, strumento pensato per bilanciare la massima partecipazione alle gare con il rispetto della par condicio. La sua funzione è quella di evitare esclusioni sproporzionate per meri errori formali, ma senza consentire modifiche sostanziali dell’offerta, che ne altererebbero la natura vincolante.
Con il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto su un punto rimasto controverso dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice: la corretta interpretazione della locuzione “fino al giorno fissato per la loro apertura” contenuta al comma 4 dell’art. 101, in materia di soccorso istruttorio correttivo.
Il quesito interpretativo
L’interrogativo sottoposto al MIT riguardava il momento fino al quale l’operatore economico può chiedere la rettifica di un errore materiale:
“occorre riferirsi alla data della prima seduta pubblica di gara, o al momento in cui viene aperta la singola offerta tecnica o economica?”
La distinzione non è meramente formale. Se il limite temporale coincidesse con la prima seduta di gara, l’ambito applicativo dell’istituto risulterebbe fortemente ridotto, vanificando la finalità di garantire effettiva partecipazione.
L’interpretazione del MIT
Il MIT ha fornito un’interpretazione chiara e pragmatica:
il limite temporale “fino al giorno fissato per la loro apertura” va riferito all’apertura della specifica offerta (tecnica o economica) del concorrente, non alla prima seduta generale di gara.
Ne consegue che l’operatore economico può segnalare un errore materiale e richiederne la rettifica fino al momento in cui la propria offerta viene effettivamente aperta, purché:
- la piattaforma telematica consenta l’operazione nel rispetto dell’anonimato;
- la rettifica riguardi meri errori materiali (refusi, sviste, trascrizioni errate);
- non si configuri alcuna modifica sostanziale dell’offerta.
Il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023
Il parere ministeriale richiama espressamente il Bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, e la Delibera ANAC n. 365 del 16 settembre 2025, che ha precisato i requisiti tecnici che le piattaforme di e-procurement devono rispettare per assicurare tracciabilità, anonimato e certezza dei tempi delle operazioni di rettifica.
Il raccordo tra art. 101 del Codice e il Bando tipo è dunque essenziale per rendere effettivo l’istituto:
la piattaforma deve essere progettata in modo da consentire al concorrente di segnalare un errore materiale senza compromettere la segretezza dell’offerta, e da registrare ogni intervento in modo tracciabile e verificabile.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 distingue quattro ipotesi di soccorso istruttorio:
- Integrativo o completivo, per la documentazione mancante;
- Sanante, per irregolarità o inesattezze della domanda;
- In senso stretto, per chiarimenti sui contenuti dell’offerta senza possibilità di modifica;
- Correttivo, che consente la rettifica di errori materiali fino all’apertura delle offerte.
Quest’ultima tipologia, introdotta nel contesto della piena digitalizzazione delle procedure e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, rappresenta una novità di rilievo, funzionale all’attuazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7870/2023 ha già ribadito che il soccorso istruttorio correttivo non può tradursi in un intervento sostitutivo o rimodulativo dell’offerta, riaffermando così la distinzione netta tra errore materiale e modifica sostanziale.
L’analisi operativa
La posizione assunta dal MIT colma un vuoto interpretativo e restituisce coerenza all’istituto.
Il soccorso correttivo trova così una sua piena applicazione pratica, evitando che un errore materiale commesso in fase di caricamento dell’offerta possa determinare un’esclusione sproporzionata, ma senza compromettere la parità di trattamento tra concorrenti.
La chiave di volta resta la gestione telematica della procedura: solo piattaforme strutturate in modo conforme al Bando tipo possono garantire l’effettivo bilanciamento tra partecipazione e immodificabilità dell’offerta.
Indicazioni per le stazioni appaltanti
Dall’analisi del parere MIT n. 3705/2025 derivano alcune precise indicazioni operative:
- il termine per la rettifica di un errore materiale coincide con l’apertura della specifica offerta tecnica o economica, non con la prima seduta di gara;
- le piattaforme devono essere tecnicamente abilitate a consentire la correzione in forma anonima, tracciata e documentata;
- gli operatori possono rettificare solo errori materiali, restando esclusa qualsiasi revisione del contenuto sostanziale dell’offerta;
- l’applicazione del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato costituisce parametro imprescindibile di legittimità delle procedure.
Conclusioni
Il parere MIT n. 3705/2025 offre un’interpretazione che valorizza l’obiettivo di semplificazione e efficienza perseguito dal nuovo Codice dei contratti pubblici, senza derogare ai principi di trasparenza e par condicio.
Il soccorso istruttorio correttivo si conferma un istituto innovativo, da utilizzare con rigore e coerenza, capace di conciliare l’apertura del mercato con la tutela della legalità procedurale e con la piena attuazione del principio del risultato.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/11/2025

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