FOCUS: “Il requisito tecnico-professionale nei servizi e forniture può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso”

I fatti di causa
La controversia trae origine dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di affidamento di servizi.
La stazione appaltante aveva contestato l’omessa dichiarazione, da parte della mandante titolare del 49% della quota di esecuzione, del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis.
In applicazione dell’art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023, il seggio di gara aveva ritenuto necessaria la corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione, disponendo il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice. La mancata produzione di dichiarazioni integrative ritenute idonee aveva poi determinato l’esclusione dell’RTI.
La lex specialis
Il disciplinare di gara conteneva una disciplina differenziata dei requisiti:
- idoneità professionale: da possedere da ciascun componente;
- capacità economico-finanziaria: da possedere dal raggruppamento nel suo complesso;
- capacità tecnica e professionale: anch’essa riferita al raggruppamento nel suo complesso.
In particolare, il requisito tecnico-professionale consisteva nell’aver eseguito almeno un contratto analogo nell’ultimo decennio.
La decisione del TAR
Il TAR Campania, Salerno, Sez. I, con sentenza n. 1471 del 15/09/2025 ha accolto il ricorso del RTI, annullando l’esclusione.
Secondo i giudici:
- il disciplinare non imponeva la dimostrazione del requisito tecnico-professionale in capo a ciascun componente, ma solo al raggruppamento complessivamente inteso;
- la previsione era conforme al Codice dei contratti e alla giurisprudenza consolidata, che riconosce agli appalti di servizi e forniture un regime distinto rispetto ai lavori;
- la regola della corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione opera solo negli appalti di lavori, come chiarito dal combinato disposto degli artt. 68, comma 2, e 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023, nonché dagli artt. 2 e 30 dell’Allegato II.12.
Il TAR ha richiamato in particolare l’Adunanza Plenaria n. 27/2014, che ha escluso la vigenza ex lege del principio di corrispondenza negli appalti di servizi e forniture, rimettendo la relativa disciplina alle scelte della stazione appaltante.
Tale orientamento è stato ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 5351/2024) e da altre decisioni di merito (TAR Piemonte, TAR Campania Napoli, TAR Campania Salerno).
Ne consegue che, nel caso in esame, il possesso del requisito da parte della mandataria capogruppo, che lo aveva regolarmente documentato, era sufficiente a soddisfare le condizioni di partecipazione.
Riflessioni operative
La sentenza offre spunti di rilievo per le stazioni appaltanti:
- Chiarezza della lex specialis: è determinante specificare, per ciascun requisito speciale, se debba essere posseduto individualmente o collettivamente dai membri del RTI.
- Distinzione lavori/servizi-forniture: la corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione è obbligatoria solo nei lavori pubblici, mentre nei servizi e forniture rileva la disciplina della legge di gara.
- Discrezionalità della stazione appaltante: la PA può prevedere, a maggior garanzia, quote minime di requisiti in capo ai singoli operatori, ma tale scelta deve risultare espressamente dalla lex specialis.
- Limiti al soccorso istruttorio: non può essere utilizzato per introdurre ex post obblighi non previsti dal disciplinare.
Conclusioni
La decisione ribadisce un principio ormai consolidato: negli appalti di servizi e forniture, la regola della corrispondenza tra quote di qualificazione ed esecuzione non è automatica, ma dipende dalle previsioni della lex specialis.
La stazione appaltante deve quindi formulare con attenzione i requisiti di partecipazione, onde evitare esclusioni illegittime che possano compromettere la validità della procedura.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 26/09/2025

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