FOCUS: “CCNL e gare pubbliche: la verifica di equivalenza come passaggio necessario dell’aggiudicazione”

verif-1.jpg

Premessa

Il tema dell’equivalenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) trova nuova conferma nella sentenza Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281, che ribadisce l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di verificare sempre la compatibilità tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello eventualmente diverso applicato dall’operatore economico.

La pronuncia si colloca in un quadro normativo arricchito dal d.lgs. 209/2024, che ha inciso in maniera significativa sull’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), rafforzando l’impianto di garanzie già esistente.

Il caso e la doglianza accolta

Con il settimo motivo di appello, l’ATI ricorrente censurava l’omissione della stazione appaltante, la quale, pur in presenza di un CCNL applicato dall’aggiudicataria diverso da quello indicato nella lex specialis, non aveva attivato alcun subprocedimento di verifica.

Secondo l’appellante, la valutazione di equivalenza non può essere condizionata dal riscontro di elementi sintomatici di anomalia dell’offerta, ma rappresenta un adempimento doveroso in ogni ipotesi di difformità contrattuale.

Il Consiglio di Stato ha accolto la doglianza, affermando che «la valutazione di equivalenza tra il CCNL previsto dal bando e il CCNL eventualmente diverso applicato dal concorrente non sarebbe subordinata al verificarsi dei “sintomi” di anomalia dell’offerta, ma è un adempimento che la stazione appaltante è tenuta sempre a compiere in caso di diversità dei CCNL».

 
Osservatorio Appalti Innovativi

Osservatorio di Studio Amica

Un punto di riferimento per dati, trend e analisi su appalti innovativi e processi di digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.

Scopri di più

L’intervento normativo del d.lgs. 209/2024

Il Collegio richiama il recente intervento legislativo (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 209/2024), che ha modificato, con decorrenza 31 dicembre 2024, il comma 3 dell’art. 11 d.lgs. 36/2023. La norma stabilisce che:

  • prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce dall’operatore economico una dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato, oppure una dichiarazione di equivalenza delle tutele;
  • la dichiarazione di equivalenza deve essere verificata con le modalità di cui all’art. 110 del Codice e in conformità all’Allegato I.01.

Quest’ultimo dettaglia un sistema strutturato: presunzione di equivalenza (art. 3), criteri di valutazione in assenza della presunzione (art. 4) e modalità di verifica della dichiarazione (art. 5).

Il Consiglio di Stato sottolinea come tali disposizioni, pur non applicabili ratione temporis alla gara oggetto di giudizio, confermino e precisino l’obbligo già desumibile dal previgente art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023.

L’affermazione di principio

La Sezione V cristallizza un principio ormai consolidato: la determinazione di affidamento o aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale ha carattere obbligatorio.

La verifica deve essere compiuta anche qualora l’operatore non abbia depositato formalmente la dichiarazione: ciò che rileva è che la stazione appaltante non può esimersi dall’accertare l’equivalenza. Nel caso concreto, il vizio procedimentale è consistito proprio nella mancata effettuazione di tale controllo.

Implicazioni operative

La pronuncia produce effetti pratici di rilievo per le stazioni appaltanti:

  • la verifica di equivalenza non è una facoltà, ma un passaggio necessario e indefettibile del procedimento di aggiudicazione;
  • l’omissione dell’attività istruttoria determina l’illegittimità dell’aggiudicazione;
  • i disciplinari di gara devono essere adeguatamente calibrati per richiedere la dichiarazione di equivalenza già in fase di offerta, al fine di consentire un controllo tempestivo.

Il legislatore ha fornito criteri operativi dettagliati che dovranno guidare le stazioni appaltanti nelle verifiche, riducendo l’alea interpretativa e prevenendo il contenzioso.

Conclusioni

La decisione del Consiglio di Stato n. 7281/2025 si pone come punto di riferimento fondamentale, ribadendo che la valutazione di equivalenza tra CCNL è un adempimento obbligatorio e non subordinato al sospetto di anomalia dell’offerta.

La linea interpretativa è coerente con la recente riforma del Codice dei contratti, che ha voluto rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori e la certezza giuridica del procedimento di gara.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 24/09/2025

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...