FOCUS “Consorzi stabili e qualificazione dopo il correttivo 2024: dal superamento del “cumulo alla rinfusa” alla nuova centralità dell’effettività dei requisiti”
1. Il fatto e la decisione: la sentenza del TAR Catania n. 889/2026
Con la sentenza n. 889/2026, il TAR Catania interviene su uno dei temi più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici: il regime di qualificazione dei consorzi stabili, alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo 2024.
La pronuncia afferma un principio netto: nelle procedure di affidamento di lavori, qualora il consorzio stabile indichi una o più consorziate esecutrici, queste devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione in proprio oppure mediante avvalimento formale. In mancanza, l’offerta è affetta da un vizio sostanziale che comporta l’esclusione, non essendo consentito il ricorso al soccorso istruttorio.
Il caso si colloca in un contesto normativo anteriore alla legge n. 34/2026, ma rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere l’evoluzione del sistema.
2. Il superamento del “cumulo alla rinfusa” e il nuovo art. 67 del Codice
La decisione si inserisce nel solco del radicale mutamento introdotto dal D.lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo 2024, che ha segnato l’abbandono del tradizionale meccanismo del cosiddetto “cumulo alla rinfusa”.
Il nuovo impianto normativo, in particolare l’art. 67, distingue chiaramente due ipotesi:
- consorzio che esegue direttamente le prestazioni;
- consorzio che indica consorziate esecutrici.
Solo nel primo caso è ammesso il cumulo dei requisiti in funzione qualificatoria. Nel secondo, invece, la qualificazione deve essere posseduta dal soggetto esecutore.
Il TAR valorizza questa distinzione, chiarendo che il baricentro della qualificazione si sposta inevitabilmente sulla consorziata designata quando il consorzio non assume un ruolo esecutivo diretto.
3. Il principio di effettività della qualificazione
Il cuore della pronuncia è rappresentato dall’affermazione del principio di effettività della qualificazione.
Secondo il TAR, il sistema delineato dal correttivo 2024:
- privilegia la sostanza rispetto alla forma organizzativa;
- richiede coerenza tra fase di gara ed esecuzione;
- impedisce che il soggetto esecutore sia privo dei requisiti richiesti.
Ne deriva che il consorzio stabile non può più fungere da “schermo” rispetto alle carenze delle consorziate esecutrici.
Si assiste, quindi, a una trasformazione della figura del consorzio stabile, che perde la sua storica funzione “protettiva” e vede emergere una sorta di sdoppiamento funzionale:
- unitarietà soggettiva ai fini della partecipazione;
- autonomia della consorziata ai fini della qualificazione.
4. Autoresponsabilità e limiti del soccorso istruttorio
La sentenza si distingue anche per una rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico.
Il consorzio è tenuto a verificare ex ante la qualificazione della consorziata designata e la coerenza tra requisiti dichiarati e assetto esecutivo.
Non è ammesso il ricorso a meccanismi correttivi ex post e l’intervento integrativo della stazione appaltante.
In tale prospettiva, la carenza di qualificazione:
- integra un difetto sostanziale;
- incide sulla legittimazione a partecipare;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
Il TAR esclude espressamente che tale carenza possa essere qualificata come mera irregolarità formale.
5. Il superamento dell’avvalimento “implicito” intra-consortile
Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla definitiva esclusione di forme di avvalimento tacito o automatico all’interno del consorzio.
Il nuovo assetto richiede che:
- l’utilizzo dei requisiti altrui sia formalizzato;
- l’avvalimento sia espresso e documentato;
- sia garantita l’effettiva disponibilità delle risorse.
Non è più consentito che la consorziata esecutrice operi facendo affidamento implicito sulle capacità del consorzio o di altre consorziate.
6. L’intervento della legge n. 34/2026: continuità e discontinuità
Il quadro delineato dalla sentenza deve essere oggi riletto alla luce della legge n. 34/2026, che interviene sull’art. 67, comma 5, introducendo un significativo elemento di novità.
La norma prevede che il consorzio stabile possa qualificarsi con requisiti propri ovvero utilizzando mezzi, attrezzature e organico delle consorziate.
Questa modifica riapre, seppure in forma diversa, la possibilità di una qualificazione interna al perimetro consortile, senza necessità di ricorrere sempre all’avvalimento tecnico.
Tuttavia, non si assiste a un ritorno al cumulo alla rinfusa.
7. Il nuovo modello: verso una qualificazione “sostanziale” e integrata
La riforma del 2026 introduce un modello intermedio, caratterizzato da due elementi:
- ampliamento delle modalità di imputazione dei requisiti;
- permanenza del principio di effettività.
Il discrimine non è più esclusivamente formale, ma sostanziale:
- chi dispone concretamente dei mezzi;
- come tali mezzi sono organizzati per l’esecuzione.
Ne deriva che:
- non sempre la consorziata esecutrice deve essere autonomamente qualificata;
- ma deve esistere una corrispondenza reale tra requisiti e organizzazione esecutiva.
8. Due modelli operativi a confronto
Alla luce del nuovo assetto, possono individuarsi due scenari distinti:
a) Consorzio con ruolo operativo effettivo
- qualificazione in capo al consorzio
- utilizzo integrato di risorse proprie e delle consorziate
- non necessaria autonoma qualificazione della consorziata esecutrice
b) Consorzio con funzione meramente partecipativa
- esecuzione sostanzialmente rimessa alle consorziate
- necessità di qualificazione diretta dell’esecutore
- eventuale ricorso all’avvalimento formale
In questo secondo caso, il principio affermato dal TAR Catania mantiene piena attualità.
9. Le ricadute operative per stazioni appaltanti e operatori
Il nuovo quadro impone un cambio di approccio sia alle stazioni appaltanti sia agli operatori economici.
Per le stazioni appaltanti:
- verifica sostanziale dell’assetto esecutivo dichiarato;
- controllo della coerenza tra requisiti e organizzazione;
- attenzione alla distinzione tra ruolo del consorzio e delle consorziate.
Per i consorzi stabili:
- analisi preventiva della struttura esecutiva;
- scelta consapevole tra modello unitario e modello “decentrato”;
- eventuale ricorso all’avvalimento formale quando necessario.
10. Conclusioni: dalla titolarità formale all’effettiva disponibilità dei requisiti
La sentenza del TAR Catania segna un passaggio fondamentale nel percorso evolutivo dei consorzi stabili.
Il principio cardine che emerge, e che sopravvive anche dopo la riforma del 2026, è chiaro: la qualificazione deve seguire l’effettiva organizzazione dell’esecuzione.
Non rileva più soltanto chi “formalmente” possiede i requisiti, ma chi:
- li mette concretamente a disposizione;
- li utilizza nell’esecuzione dell’appalto.
Il sistema si muove, quindi, verso una logica sostanziale, in cui:
- il cumulo automatico è definitivamente superato;
- l’avvalimento deve essere esplicito;
- la qualificazione diventa garanzia reale di affidabilità.
In questo contesto, la distinzione tra consorzio e consorziata non scompare, ma si ridefinisce in funzione dell’effettiva allocazione delle risorse, imponendo una lettura più sofisticata e meno formalistica dell’istituto.
A cura della Redazione di Tutto Gare PA del 08/04/2026

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