Lavori sulle perdite nelle reti di distribuzione, criticità e verifiche mancanti

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Lavori sulle perdite nelle reti di distribuzione, criticità e verifiche mancanti

Procedimento di vigilanza Anac nei confronti del concessionario di un ente pubblico regionale dell’Umbria

Mancata o tardiva verifica della progettazione esecutiva, dubbio possesso dei requisiti speciali relativi ai servizi tecnici in capo all’affidataria del contratto, varie diffuse criticità. Sono questi alcuni dei problemi riscontrati da Anac nei confronti del concessionario di un ente pubblico regionale dell’Umbria a cui è demandata la gestione del servizio idrico integrato, per interventi di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione attraverso la distrettualizzazione, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti della provincia. Un lavoro dell’importo di 22.638.598 euro, finanziato con fondi PNRR .

Con delibera n. 91, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 11 marzo 2026, Anac ha concluso il procedimento di vigilanza avviato a seguito di segnalazione del Ministero dei Trasporti, ente erogatore del finanziamento.

 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver diffusamente documentato le criticità riscontrate, ha raccomandato pro futuro, “un rigoroso rispetto delle procedure vigenti, soprattutto in termini di chiarezza dell’oggetto dell’affidamento e di adeguata pubblicità, in caso di nuova gara a doppio oggetto; un tempestivo completamento delle opere mancanti, nonché di procedere tempestivamente alle conseguenti attività di collaudo, con particolare riferimento alle osservazioni formulate in sede di verifica della progettazione esecutiva; di verificare con particolare attenzione sul non superamento dei limiti di subappalto previsti dallo specifico contratto in esame”.

Anac ha chiesto inoltre “di aggiornare tempestivamente la Banca dati dell’Autorità con tutte le informazioni previste, con particolare riferimento a tutti i subappalti autorizzati ed eseguiti nella fase di esecuzione, ma anche in riferimento alle ulteriori informazioni previste dall’art. 10 (es: avvio delle lavorazioni, collaudo ecc.), curandone la coerenza con la documentazione contrattuale effettiva”.

Ora, afferma Anac, la stazione appaltante, sulla base delle criticità emerse, valuterà le più opportune azioni a tutela dell’interesse pubblico, comunicando all’Autorità le determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di trenta giorni.

Fonte: ANAC, 20/03/2026

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