Efficienza decisionale stazioni appaltanti, dal 1° luglio monitoraggio digitale

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Efficienza decisionale stazioni appaltanti, dal 1° luglio monitoraggio digitale

Sistema informatico anche per l’invio dei piani di riorganizzazione con tempi superiori a 160 giorni tra presentazione offerte e stipula del contratto

Al via da mercoledì 1° luglio 2026 il nuovo sistema informatico volto a supportare le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate nel monitoraggio semestrale della propria efficienza decisionale nello svolgere le procedure di affidamento. Secondo le previsioni introdotte dal Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice degli Appalti (all’art. 11 dell’Allegato II. 4), il monitoraggio va svolto attraverso una verifica del tempo medio fra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. 

Le procedure interessate per il calcolo dell’efficienza decisionale sono le procedure aperte pubblicate dopo il 1° gennaio 2025, escludendo accordi quadro e convenzioni. 

È previsto che nei casi in cui il tempo medio rilevato dal monitoraggio sia superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono tenute a trasmettere ad Anac un piano di riorganizzazione, contenente le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e all’utilizzo degli strumenti digitali. 

 
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Il piano deve indicare anche gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento, con data prevista per il rientro sotto i 160 giorni. È prevista una valutazione da parte di Anac, in contradditorio con la stazione appaltante, dell’efficacia delle misure proposte in tale piano, rispetto alla riduzione del tempo medio, eventualmente con proposta di rimodulazioni del piano stesso. La verifica si conclude eventualmente attribuendo il punteggio premiale di qualificazione, quando il tempo medio è effettivamente contenuto entro la soglia prevista di 115 giorni. 

Il procedimento da luglio viene quindi digitalizzato con un sistema informatico di rilevazione semestrale dell’efficienza decisionale, così da garantire uniformità di valutazione, riduzione degli oneri e maggiore certezza applicativa. 

Con il nuovo sistema, la verifica degli effetti del piano di riorganizzazione e la conseguente attribuzione dell’eventuale punteggio premiale si svolgono in modo digitalizzato e standardizzato, con misurazione oggettiva dell’efficienza decisionale raggiunta dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza qualificate per ciascun settore di qualificazione, sulla base di quanto risultante dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (Bdncp).

Lo strumento, come specifica sezione all’interno del sistema di qualificazione, permette di rilevare automaticamente il contenimento del tempo medio e attribuire, in presenza dei relativi presupposti, il corrispondente punteggio premiale. Permette la visualizzazione del valore dell’efficienza espresso in giorni, la consultazione dei dati di utilizzati per il calcolo e la trasmissione dei piani di riorganizzazione. Anac si riserva di avviare approfondimenti in contraddittorio qualora dal piano trasmesso e dai dati disponibili nel sistema emergano profili che richiedano chiarimenti.

Per agevolare gli adempimenti previsti, sono stati messi a disposizione due documenti di supporto, consultabili e scaricabili dalla pagina dedicata al servizio di qualificazione nel Portale Anac: un “Formulario” in excel per assolvere all’obbligo di invio del piano di riorganizzazione e delle “Indicazioni operative” contenenti istruzioni per il corretto utilizzo del sistema informatico, con dettagli anche su scansioni temporali, prima applicazione, modalità e tempistiche per il caricamento dei piani.

È utile ricordare che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni (ai sensi dell’art. 63, c. 11, del Codice degli Appalti). 

Vai alla pagina dedicata alla Qualificazione delle Stazioni appaltanti

Fonte: ANAC, 26/06/2026

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