È possibile "ricopiare" alcune parti di un'offerta tecnica presentata da un altro concorrente?
Il testo tratta un caso di presunto plagio in una gara d'appalto, sollevando il tema dell'equilibrio tra tutela della privativa industriale e favorimento della concorrenza.
I punti principali sono:
- Un concorrente ha accusato l'aggiudicatario di aver copiato parti della sua precedente offerta tecnica, a cui la stazione appaltante aveva consentito l'accesso.
- Il TAR Campania con sentenza n.2228/2024 del 05/04/2024 ha stabilito che spetta all'operatore economico dimostrare che gli elementi ritenuti plagiati ricadano nella casistica di "segreti tecnici e commerciali", la cui divulgazione può essere legittimamente vietata.
- Non ogni elemento di originalità dell'offerta tecnica può essere considerato segreto tecnico/commerciale. Tale qualifica va riservata solo a elaborazioni specialistiche applicabili a una serie indeterminata di appalti e in grado di differenziare il servizio solo se non divulgate.
- Al di fuori di questi casi, è fisiologico che gli operatori economici arricchiscano le proprie proposte grazie al confronto con i concorrenti, rielaborando le esperienze passate. Ciò favorisce la concorrenza e il miglioramento delle competenze, a vantaggio della qualità dei servizi.
- Nel caso specifico, il presunto plagio riguardava misure gestionali per un servizio di illuminazione cimiteriale, che non presuppone soluzioni ad alta originalità. Spettava al ricorrente dimostrare quali parti fossero effettivamente segrete.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAIn sintesi, il testo evidenzia come, in assenza di una normativa uniforme, vada ricercato un equilibrio caso per caso tra tutela del know-how aziendale e dinamiche concorrenziali che favoriscano innovazione e qualità nei servizi pubblici.
La redazione di TuttoGare PA del 12/06/2024
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