Divieto di modifica dei costi per la manodopera indicati in offerta
Tar Catania, sez. I, 09 marzo 2020, n. 615
“Fondata è la censura relativa all’intervenuta modifica, in sede di giustificazione, delle componenti dell’offerta con riferimento ai costi della manodopera.
Per giurisprudenza pacifica, la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910) (non proprio pacifica n.d.r.).
Se è infatti pur vero che l’offerta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774; T.A.R. Milano, sez. I, 22.11.2019, n. 2485).
Nel caso, “Inizialmente, l’ATI ha offerto € 66.000,00 di M.O. relativi ai soli lavori, in un secondo momento ha corretto tale valutazione, inserendo la manodopera di competenza degli o.s., mantenendo invariato il prezzo a discapito, ovviamente, dell’importo di M.O. di competenza dei lavori (€ 66.000,00 – € 2.858,00 = € 66.142,00). E ancora, con nota del 16/04/2019, l’appaltatore ha rettificato ulteriormente la sua offerta dichiarando, senza conteggi a supporto, che la manodopera necessaria per l’intero appalto poteva essere stimata € 75.000,00, di cui € 5.000,00 riferiti a nuove lavorazioni ed € 4.000,00, riferiti alla voce AP.03”.
Dalla verificazione risulta che, con riferimento a € 5.000,00 di manodopera impiegata per l’esecuzione di lavorazioni non autorizzate, l’ATI ha offerto documentazione; quanto a € 4.000,00, ha giustificato che sono imputabili “all’impostazione iniziale della lavorazione AP.03, la quale stabilite le modalità di esecuzione, certamente abbatterà i futuri tempi di esecuzione quando facendo rientrare i costi della m.o. all’interno delle previsioni di gara”, “senza fornire, però, [aggiunge il verificatore] ulteriori dati a supporto di tale tesi”.
Risulta, pertanto, una modifica del costo del personale, nell’ambito del procedimento di verifica, ma senza la dimostrazione che venga mantenuta comunque una complessiva attendibilità dell’offerta, per come accertato dal verificatore”.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09.03.2020 - autore Elvis Cavalleri
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