Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

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La ricorrente contestata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione poiché il raggruppamento aggiudicatario ha presentato un’offerta che, alla voce relativa alle iniziative di sponsorizzazione, conterrebbe valori economici, in violazione del disciplinare e del principio generale del divieto di commistione tra l’offerta tecnica e quella economica.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 06/ 07/2022, n.1600 accoglie il ricorso:

9. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti: la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può, invero, essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020 n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612; sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335).

Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284).

10. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, tale divieto è stato violato.

11. Il disciplinare di gara ha previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.

Dei 70 punti attribuibili all’offerta tecnica, un massimo di 20 punti sono riservati all’“offerta economica di sponsorizzazione di almeno un evento organizzato dall’Amministrazione comunale nel corso di ciascun anno di durata della concessione di cui al presente capitolato (art. 20)”. Quest’ultima disposizione prevede che “la società affidataria del servizio a terzi dovrà farsi carico di sponsorizzazione anche mediante dépliant o altri mezzi pubblicitari un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale per ogni anno di durata dell’affidamento del servizio”.

La controinteressata ha inserito nella propria offerta tecnica l’importo delle sponsorizzazioni: 10.000 euro una tantum per l’anno 2021 e 5.000 euro per la sponsorizzazione di “eventi organizzati dall’amministrazione comunale per tutta la durata dell’appalto”.

Il punteggio attribuito alla controinteressata, per tale voce, è stato di 20 punti; alle altre concorrenti, che non hanno indicato alcuna cifra, ne sono stati attribuiti 10 (alla ricorrente) e 5 (alle altre due partecipanti).

La ………… s.r.l. ha, quindi, conseguito, per l’offerta tecnica, un totale di 48,75 punti, di cui 20 per la proposta di sponsorizzazione; la ricorrente ne ha conseguiti 47,50, di cui 10 per la proposta di sponsorizzazione (verbale del 20.12.2021).

12. La sponsorizzazione è dunque un servizio aggiuntivo rispetto alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento che viene previsto dalla legge di gara come elemento di valutazione dell’offerta tecnica ed a cui è riservato quasi il 30% del punteggio massimo attribuibile.

Proprio l’ampiezza del punteggio attribuito alla sponsorizzazione ne fa un elemento non certo marginale dell’offerta.

Inoltre ciò che assume rilievo è il ruolo, in concreto, determinante degli esiti della procedura di gara, che ha avuto la sponsorizzazione, come è dimostrato dai punteggi attribuiti alle offerte tecniche sopra riportati.

Non giova, pertanto, alla controinteressata il richiamo a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4226/2016: nella fattispecie all’esame del giudice d’appello, al servizio aggiuntivo era prevista l’attribuzione di un punteggio pari a soli 5 punti massimi e, proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, nella sentenza viene sottolineato il carattere “assolutamente non decisivo sugli 80 punti previsti per l’offerta tecnica e dunque tale da non snaturare il servizio posto a gara”.

Di conseguenza, la conoscenza da parte della commissione di gara dell’importo economico offerto, nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, è da ritenersi di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell’operato della commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa della commissione stessa (cfr., analogamente, Tar Veneto, sent. n. 710/2013).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/07/2022 di Roberto Donati

 

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