Percezione di tangenti in gare pubbliche: tipologia di danno

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La Corte dei   Conti, sez. giurisdizionale Lombardia, si è pronunciata sulla sussistenza   del danno all’immagine della P.A. nel caso in cui amministratori locali e pubblici funzionari percepiscano somme di denaro da imprenditori, per favorire l’aggiudicazione di appalti.

Nel momento in cui vi sia percezione di tangenti da parte di amministratori e funzionari pubblici per l’aggiudicazione di appalti, spiegano i Giudici, il danno erariale si può delineare in diverse tipologie.

A carico della Procura l’onere di rilevare prove concrete e rigorose della sussistenza di ciascuna categoria di danno.

Si delinea il “danno da tangente” nel caso in cui amministratori e dipendenti pubblici abbiano percepito una tangente per aggiudicare appalti; in questa fattispecie la P.A. avrà sopportato maggiori costi posti dall’impresa corruttrice.

 Si evidenzia altresì un “danno da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione” che la P.A. subirebbe durante l’arco temporale in cui si siano verificate   le irregolarità in luogo delle    legittime prestazioni lavorative: questa circostanza va calcolata, quantificata e soprattutto provata secondo criteri attendibili e non   mere   ipotesi di reato.

Il “danno da disservizio” va riscontrato nell’aver arrecato ritardo , alla P.A. o ad eventuali enti terzi, per la sospensione , da parte di dipendenti interni all’Ente, di altre attività di maggior urgenza e rilevanza, posposte o addirittura non portate a compimento a causa  delle verifiche rese necessarie per il controllo e le sanzioni nei confronti dei colleghi  autori di illeciti; in questo caso viene richiesta alla Procura una prova del danno sia sull’ an  che sul quantum, affinché la pretesa non si caratterizzi come mera richiesta di principio.

Si individua infine, il “danno all’immagine della P. A.”, richiamato nella Sentenza della Corte dei Conti 165/2021, che guarda all’impatto che la percezione di tangenti da parte di esponenti della P.A. ingenera nel sentire comune.

Il convincimento che esistano accordi sistematici e puntuali tra funzionari pubblici, politici ed imprenditori fa in modo che si insinui l’idea che le aggiudicazioni di appalti pubblici transitino attraverso pratiche illecite, che influiscano anche nelle esecuzioni degli stessi facendo perdere alla “cosa pubblica” di credibilità e rispetto.

Ricorre, in sostanza, il danno all’immagine quando la condotta illecita dei dipendenti della P.A. determina una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della P.A., tale da far perdere a quest’ultima credibilità ed affidabilità all’esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell’attività dell’Ente pubblico.

Stabiliscono quindi i Giudici che “…la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione ,… , al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell’Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l’apprezzamento del Giudice, ai sensi dell’articolo 1226 c.c.” (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003).

Autore: Redazione TuttoGare del 24/05/2021

 

 

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