Una dichiarazione di equivalenza deve provenire da un organo che sia in grado di garantire tale equivalenza

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La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia Europea (Sesta Sezione 27 ottobre 2022) concerne il fatto che il principio secondo cui: nell’ambito di una gara d’appalto sono ammessi prodotti equivalenti, è inteso a salvaguardare la libera concorrenza e la parità di trattamento tra gli offerenti. Di conseguenza (considerando 83 della direttiva 2014/25) le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. E «quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche».

L’ente aggiudicatore «gode di un potere discrezionale nel determinare i mezzi che gli offerenti possono impiegare per provare tale equivalenza nelle loro offerte», ma nonostante il potere discrezionale di cui dispone, i mezzi di prova ammessi dall’ente aggiudicatore devono consentirgli di procedere effettivamente a una valutazione proficua dell’offerta per determinare se quest’ultima sia conforme alle specifiche tecniche oggetto del bando di gara. A giudizio della Corte una dichiarazione di equivalenza, per poter essere considerata un mezzo appropriato, deve provenire da un organo che sia in grado di garantire tale equivalenza e quindi può essere resa solo dal produttore o dal fabbricante di detti componenti.

La Corte precisa, inoltre, che «l’equivalenza di un componente riguarda la questione se tale componente abbia le stesse qualità di un altro componente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia stato o meno omologato», tuttavia, se si tratta di un componente rientrante in una tipologia per la quale gli atti normativi prevedano la omologazione, «per tali tipi di componenti, la prova dell’avvenuta omologazione non può essere sostituita da una dichiarazione di equivalenza resa dall’offerente».

A cura di: Redazione TuttoGare

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