Un ribasso del 100% sulle spese generali costituisce un ribasso indiretto del compenso equo?

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La gara

Il caso di riferisce ad una procedura per l’affidamento di un “incarico di progetto di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori misura e contabilità” del valore di € 695.612,13 (di cui € 604.880,09 quale compenso ed € 90.732,01 quale importo per spese e oneri accessori oltre accessori)”.

Il disciplinare prevedeva espressamente che “l’importo soggetto a ribasso è pari a € 90.732,01”, ovvero riconducibile alle sole spese generali.

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Il Fatto

L’offerente primo graduato ha offerto un ribasso del 100% sulla componente “spese generali e oneri accessori” e una “percentuale di sconto” del 20% sul tempo.

il RUP lo esclude in quanto, per sostenere l’importo delle spese generali integralmente ribassato dall’offerente, attinge alla quota parte di corrispettivo relativa al “compenso professionale”; quota parte che, tuttavia, era (ed è) da ritenersi inderogabile ai sensi degli artt. 2 ss. della legge n.49/2023 sull’equo compenso, finendo per realizzare un indiretto ribasso sul compenso equo, in violazione della citata legge n.49/2023”, soggiungendo che “l’offerta contenente il ribasso sul corrispettivo si atteggia contraria alle previsioni del bando di gara, con la conseguenza che le giustificazioni prodotte poiché incidenti sui compensi determinati secondo legge, in quanto li compromette ribassandoli, rendono l’offerta non congrua, determinando l’ esclusione di codesto concorrente dalla procedura di gara”.

Il giudizio

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24 ottobre 2024, n. 632, richiamando un proprio recente precedente (cfr. questo articolo) ove già aveva ricostruito accuratamente le diverse posizioni sviluppatesi in relazione al rapporto tra codice appalti e legge equo compenso, ed ove già aveva chiarito che il matrimonio tra dette norme non “s’era da fare”, accoglie il ricorso e rimette la partita sulla scrivania della stazione appaltante, che dovrà procedere alla rivalutazione delle giustificazioni presentate dalla ricorrente in fase procedimenale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/10/2024 di Elvis Cavalleri

 

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