Correzione dell'offerta da parte del RUP: quando è necessario?
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 358 del 10 gennaio 2024, riguarda una controversia relativa a un appalto per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato per enti regionali, con un importo a base d'asta di 22,5 milioni di euro e una durata di tre anni. La società appellante, è stata esclusa dall'appalto per aver presentato un'offerta economicamente indeterminata e per non aver indicato alcuna cifra per gli oneri finanziari relativi alla categoria di lavoratori A1.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAIl Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia (TAR) ha respinto il ricorso, sostenendo che l'errore non era immediatamente riconoscibile e automaticamente emendabile. La società ha presentato un appello, contestando l'erroneità della decisione del TAR e sostenendo che l'amministrazione avrebbe potuto correggere l'errore.
La sentenza del Consiglio di Stato respinge l'appello. Si stabilisce che l'offerta della società conteneva una discrepanza tra le due tabelle che la componevano, e questa discrepanza era evidente. Inoltre, la società non è stata in grado di dimostrare in modo chiaro e immediato la natura dell'errore, attribuendolo a un malfunzionamento del software.
Il Consiglio di Stato sottolinea che, in presenza di una discrepanza così evidente, spettava alla società concorrente individuare e correggere autonomamente l'errore durante la fase di presentazione dell'offerta. La corte respinge anche l'argomento della società secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto applicare l'istituto della rettifica d'ufficio, sostenendo che tale rettifica richiederebbe una correzione sostitutiva della volontà dell'offerente, il che non era ammissibile in questo caso.
Infine, la corte respinge l'argomento della violazione del soccorso procedimentale, affermando che l'errore non era immediatamente riconoscibile e che la società non ha fornito chiarimenti adeguati durante la procedura. La corte conclude che l'appello è infondato e respinge la richiesta di riforma della decisione del TAR.
La redazione di TuttoGare PA del 29/01/2024
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