Contratto di patrocinio legale della PA, requisito di forma e validità dell’incarico

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Con Ordinanza n.35835/2022 la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento della Suprema Corte e cassato la decisione del Giudice di Appello che aveva statuito in contrasto.

Sul punto riguardante la forma scritta richiesta ad substantiam dagli artt.16 e 17 r.d. 2240/1923 per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione, con specifico riguardo al contratto di patrocinio legale la Corte ha richiamato ed applicato il consolidato orientamento che ritiene soddisfatto il requisito della forma scritta con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art.83 c.p.c.. Dunque, si afferma nell’ordinanza che la procura alle liti rilasciata in calce o a margine dell’atto difensivo «perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria». Precisa la Corte che per il rispetto della forma scritta, se è verificata al presenza sugli atti difensivi della procura sottoscritta dai competenti organi dell’Ente Pubblico, tale sottoscrizione è di per sé sufficiente a comportare il rispetto del requisito formale imposto dalla legge per i contratti della P.A..

Quanto invece alla validità del conferimento dell’incarico di patrocinio legale, la Corte richiama i «numerosi precedenti» che hanno affermato «il principio per cui la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte». Spiega la Corte che la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione della spesa e dei mezzi per farvi fronte non riguarda i provvedimenti che si riferiscono alla partecipazione a controversie giudiziarie; infatti, in tali casi risulta incerta l’incidenza dell’onere economico, e nel bilancio dell'Ente è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite. Quindi, le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie che non rechino l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte non violano i principi di contabilità pubblica perché: «è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza» e «nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite» con generica imputazione.

 

A cura di: Redazione Tuttogare

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