Contratto di servizio tipo ARERA per la gestione dei rifiuti: il T.A.R. dichiara illegittimi diversi articoli
Come noto, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del esercizio dei rifiuti urbani, specificando nella relativa deliberazione di approvazione che esso “fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l’autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell’Autorità“.
T.A.R. Lombardia, I, 30 ottobre 2025, n. 3496 ha ritenuto diversi articoli di detto schema tipo illegittimi, e nel particolare:
1. sulla revisione prezzi
È stata ritenuta fondata la censura secondo cui l’art. 7.1 violerebbe le norme del d. lgs. n. 36/2023 nella parte in cui prevede che ci sia “coerenza tra il corrispettivo dell’appalto e i costi riconosciuti dal metodo tariffario”.
Secondo il Collegio “l’art. 7.1, prevedendo l’atipico meccanismo di adeguamento del corrispettivo contrattuale della “coerenza con i costi riconosciuti dal metodo tariffario”, si pone in netto contrasto con la norma di rango primario di cui all’art. 60 del d. lgs. 36/2023, che ha introdotto l’obbligo di previsione di clausole di revisione dei prezzi, sicché (…) esso non rispetta la normativa vigente e pertanto è illegittimo“.
2. Sulla durata contrattuale
È stata ritenuta fondata la censura circa il contrasto tra la disciplina dei contratti pubblici e le previsioni in tema di estensione della durata contrattuale contenute nell’art. 5.2; art. 11.1, lett. b); art. 15.1, lett. k) e artt. 22.5 e 22.8, che renderebbero indeterminata la durata del rapporto contrattuale.
Nel particolare, l’art. 5 (intitolato “Durata dell’affidamento”), al comma 2, prevede che la durata dell’affidamento possa essere estesa “Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni”, prevede inoltre alla lettera b) che la durata possa essere estesa nel caso di “mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento”, così anche l’art. 22.8; mentre l’art. 11 (intitolato “Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario”), alla lett. b) prevede tra le misure di riequilibrio e di risanamento, “l’estensione della durata dell’affidamento”. Tra gli “Ulteriori obblighi del gestore”, l’art. 15.1 lett. k) prevede quello di “proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore.
Secondo il Collegio “tali illegittime previsioni impattano in modo sensibile sull’autonomia contrattuale e sulla libertà di iniziativa economica del gestore del servizio, dal momento che lo schema tipo rende di fatto indeterminata la durata del vincolo contrattuale, dipendendo essa dalle condizioni di equilibrio economico-finanziario o dalla corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, soggetto questo estraneo al rapporto contrattuale in corso di esecuzione“.
3. Sul CCNL applicabile
L’art. 23 del contratto tipo prevede che “il Gestore entrante garantisce l’applicazione al personale……del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente”.
Il Collegio ha condiviso l’assunto delle parti ricorrenti, e ha ritenuto che detto articolo “contrasta con l’art. 11, comma 3, d. lgs. 36/2023, norma di rango primario, il quale prevede espressamente che “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele”, sicché è illegittimo“.
4. Sugli allegati al contratto
Il Collegio ha infine accolto la censura avverso l’art. 27 del contratto tipo, nella misura in cui “non contempla tra gli allegati dello schema tipo l’offerta dell’appaltante, che consente di determinare l’oggetto del contratto“.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/10/2025 di Elvis Cavaller

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