Contratti ad esecuzione periodica: presupposto della revisione prezzi è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale

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Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa il presupposto della revisione prezzi è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale.

Lo ricorda Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 27/08/2024, n. 2925:

5.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

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Occorre, in primo luogo, richiamare, sul piano generale, quanto di recente affermato in materia dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 ottobre 2023, n. 8830), secondo il quale: “vale preliminarmente ricordare, richiamando un precedente della Sezione (27 aprile 2022, n. 3317) che presupposto della revisione prezzi è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale: laddove la prima consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario; mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali. Dette specifiche manifestazioni di volontà danno corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario e ancorché privi di alcuna proposta di modifica del corrispettivo (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7959). Se, infatti, la finalità dell’istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, come previsto dall’art. 115, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, ancorando il meccanismo di aggiornamento ad un parametro unitario di riferimento, quale è quello dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche amministrazione rilevati dall’Istat, è evidente che esso non avrebbe ragion d’essere laddove la prosecuzione del rapporto contrattuale trovasse la sua fonte in una rinnovata manifestazione di volontà negoziale delle parti, la quale sottende il riconoscimento della adeguatezza del corrispettivo pattuito ai fini della congrua remunerazione della prestazione contrattuale. In altri termini, rileva il Collegio che con il “rinnovo” le parti bilateralmente stabiliscono il contenuto di un nuovo rapporto sinallagmatico e, dunque, non solo le prestazioni che la società dovrà rendere ma anche il corrispettivo dovuto in cambio delle stesse. Con la proroga, invece, il rapporto sinallagmatico è quello fotografato alla data della stipula del contratto.” (cfr anche Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 23/02/2023, n.155).

Applicando siffatte coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie concreta, il Tribunale rileva come, a fronte della denominazione di “differimento scadenza contrattuali, agli stessi prezzi patti e condizioni dell’originario contratto di appalto”, recata dalla delibera n…….. del ……… dell’………., deve piuttosto ravvisarsi in essa un’ipotesi di “rinnovazione contrattuale” che esclude l’applicabilità della revisione prezzi.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/08/2024 di Roberto Donati

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