Accesso ad esposti. Va disposto

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Il Tar Liguria accoglie il ricorso e ricorda che chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti.

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Questo quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. II, 23/08/2024, n. 599:

Nel merito il ricorso è fondato.

L’art. 140 del regolamento 15 marzo 2017 n. 625/2017 UE stabilisce: “Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento.2.I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito; b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell’Unione e nazionale”.

Orbene dal tenore letterale della disposizione si rileva come gli strumenti di tutela del segnalante non prevedano la esclusione del diritto di accesso alle segnalazioni ma soltanto la “protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione”.

I dati personali delle persone devono essere intesi come i dati, quali le generalità, in grado di identificare univocamente le persone segnalanti.

Tale protezione peraltro non si estende al contenuto delle segnalazioni.

Diversamente opinando si ammetterebbe la tutela della denuncia anonima, inammissibile in un ordinamento democratico.

Da altro punto di vista il terzo comma della disposizione rinvia per le modalità di protezione dei dati personali alle normative unionali e nazionali.

Orbene l’art. 86 regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679 UE stabilisce: “I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento”.

A sua volta l’art. 59 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 stabilisce: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.191 1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.192”.

Pertanto, è nella legge 241/90 che si trova la disciplina applicabile al caso di specie.

La disciplina della l. 241/90 deve, tuttavia, essere contemperata con la cautela di cui all’indicato art. 140 reg. 625/17 UE e ciò può avvenire mediante l’anonimizzazione delle generalità dell’esponente. Il paventato pericolo della possibile individuazione dell’esponente derivante dalla ristretta ampiezza della compagine aziendale della ricorrente non ha ragion d’essere essendo la tutela del denunciante completata dalla previsione di cui all’art. 140 comma 2 reg. 625/17.

Chiarito quanto sopra, non è dubbia la sussistenza di un interesse all’accesso degli esposti da cui sono originati i controlli.

A tal riguardo è sufficiente richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Firenze, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).

Pertanto i provvedimenti devono essere annullati e deve essere accolta la domanda di accesso formulata dalla ricorrente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/08/2024 di Roberto Donati

 

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