MIT: Allegato II.1 art. 3 "Elenco di Operatori economici" - Procedure di cui al comma 1 lett. c), d), e) art 50 Dlgs 36/23 -

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 6 giugno 2024 n.  2375 ha risposto al seguente quesito:

Si chiede se per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate la scelta tramite elenco già strutturato della SA (senza avviso per ogni singola procedura) sia illegittima, o se l'ente debba comunque procedere secondo quanto indicato nell'allegato II.1 del Codice, che dispone che l’avviso deve indicare i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’si intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo e che l'operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. SI chiede quindi se in caso di procedure negoziate per affidamento di lavori la scelta del RUP deve essere motivata a prescindere dal possesso della SOA.

Risposta aggiornata           

L’affidamento di contratti sotto la soglia rilevanza europea mediante procedura negoziata può avvenire secondo due modalità: - attraverso indagini di mercato (art. 2 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023; - individuando gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti (art. 2 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023), sulla base della qualificazione degli operatori economici per lavori (SOA). Nell’indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 2, commi 1 e 2 Allegato II.1). Nel caso di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata nell’ambito di elenchi di operatori economici istituiti dalle stazioni appaltanti, si applica la previsione di cui all’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.1, in base alla quale l’avviso pubblico è richiesto unicamente ai fini della costituzione dell’elenco. Tale disposizione stabilisce infatti che “Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie”. Pertanto, la stazione appaltante potrà utilizzare l’elenco per l’individuazione degli operatori economici da invitare se istituito a norma della citata disposizione. Si ricorda inoltre che i criteri di selezione degli operatori economici da invitare dovrebbero essere individuati nel regolamento della stazione appaltante sulle procedure sottosoglia (art. 1 Allegato II.1). Per completezza si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative alla digitalizzazione del ciclo dell’appalto e pertanto anche la gestione degli elenchi in questione dovrà avvenire attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 27/08/2024

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