La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di consorzi di cooperative di produzione va perimetrata a quelle concretamente designate per l’esecuzione dell’appalto

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La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro (così come dei consorzi stabili) va perimetrata a quelle concretamente designate per l’esecuzione dell’appalto, perché è unicamente con riguardo a tali imprese che va scongiurata la finalità antielusiva dell’eventuale meccanismo sostitutivo, restando viceversa indifferente l’eventuale carenza dei requisiti di ordine generale delle altre consorziate estranee alla esecuzione, in quanto non designate dal sodalizio.

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Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 06/02/2024, n. 1219:

Il ………… è un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 26.6.1909 n. 422. I consorzi in questione, in base all’art. 4 della citata legge, sono soggetti giuridici a sè stanti e distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo e, cioè suoi interna corporis. Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (Adunanza Plenaria, 20.5.2013, n. 14; Cons. Stato, sez. V, 17.7.2017, n. 3505; Cons. Stato, sez. V, 7.11.2022, n. 9752), quale unico ed autonomo centro di imputazione o di riferimento di interessi, pertanto, come precisato dal T.A.R., tutti i requisiti maturati dalle consorziate sono imputabili al consorzio.

Concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita, senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Cons. Stato, sez. VI, 29.4.2003, n. 2183; Cons. Stato, 23.11.2018, n. 6632; Cons. Stato, sez. V, 14.4.2020, n. 2387).

La Corte di giustizia UE ammette la contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata, ove quest’ultima non sia stata designata per l’esecuzione del contratto, come nella specie, e non abbia pertanto concordato la presentazione dell’offerta (v. Corte di giustizia UE 23.12.2009, C- 376/08, emessa su ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, 2 aprile 2008, n. 194).

In più occasioni, è stato affermato che non viola il principio di parità di trattamento la diversa disciplina contemplata dall’art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione ai consorzi stabili ed ai consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, per i quali è ammessa la partecipazione plurima previa indicazione dei consorziati per i quali si concorre, contrariamente a quanto stabilito per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei.

Tale differenza, infatti, costituisce la logica conseguenza della diversità di struttura tra i consorzi ordinari da un lato e i consorzi stabili o i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro tra l’altro.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro presentano caratteristiche analoghe a quelle dei consorzi stabili, in quanto costituiscono un soggetto giuridico distinto dai consorziati e sono dotati di una struttura permanente. Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di settore, come si è detto sopra, il consorzio della categoria in questione partecipa alle procedure di affidamento in qualità di ente soggettivamente a sé stante, portatore di un interesse proprio, sia pure finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183), tanto da poter utilizzare requisiti di idoneità tecnica e finanziaria suoi propri (ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024; Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2019, n. 5926).

In sostanza, è ammessa la contestuale partecipazione alla medesima gara sia del sodalizio consortile sia dell’impresa consorziata. Dell’attenzione dedicata dal legislatore alla sola impresa consorziata designata per l’esecuzione si ha conferma che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro (così come dei consorzi stabili) va perimetrata a quelle concretamente designate per l’esecuzione dell’appalto, perché è unicamente con riguardo a tali imprese che va scongiurata la finalità antielusiva dell’eventuale meccanismo sostitutivo, restando viceversa indifferente l’eventuale carenza dei requisiti di ordine generale delle altre consorziate estranee alla esecuzione, in quanto non designate dal sodalizio.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06//02/2024 di Roberto Donati

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