Sindacato del Giudice amministrativo sull’attività tecnico-discrezionale svolta dalle commissioni di gara

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Nel respingere il ricorso il Tar Molise opera una ricognizione puntuale sul sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di gara.

Questo quanto ricordato da Tar Molise, Sez. I, 05/02/2024, n. 26:

M.1) Ai fini della compiuta valutazione di queste censure vanno svolte alcune preliminari considerazioni sull’ambito di scrutinio del Giudice amministrativo a fronte dell’attività tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, e segnatamente di quella svolta dalle commissioni di gara.

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Nella generale premessa che “il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo” (TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis, n. 6374/2023), la latitudine dello scrutinio giurisdizionale in materia risulta perimetrata dalle specificità del giudizio connotato dalla discrezionalità tecnica.

Nello specifico campo dei giudizi attribuiti dalle commissioni di gara alle offerte tecniche costituisce ius receptum, nella giurisprudenza amministrativa, il principio per cui “La valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti” (Consiglio di Stato sez. V, 25/08/2023, n. 7942).

Dinanzi a una valutazione tecnica complessa, pertanto, il Giudice amministrativo può pertanto pur sempre ripercorrere il ragionamento seguito dall’Amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.

Di conseguenza, non sono ammissibili le censure che intendano far sindacare e rivedere valutazioni per loro natura opinabili, perché esse sollecitano il Giudice ad esercitare un inammissibile sindacato di “merito, sostitutivo a quello dell’Amministrazione” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2021, n.3466; 25 marzo 2021, n. 2524, richiamata in Tar Molise Sez. I, n. 102/2023). Impostazione, questa, che non si giustifica in forza di aprioristici ostacoli di ordine processuale, ma va piuttosto ricondotta “ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale”, la quale esclude che sia consentito al giudice “sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall’organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1352/2023).

A queste indicazioni giurisprudenziali introduttive non guasta poi aggiungere, sotto altro aspetto, il richiamo al consolidato indirizzo della stessa giurisprudenza secondo il quale: “Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento” (Consiglio di Stato sez. III, 12/10/2023, n.8893).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05//02/2024 di Roberto Donati

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