La presenza dell’offerta tecnica nella busta “virtuale” della documentazione amministrativa non comporta la violazione del divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta

La ricorrente viene esclusa per avere prodotto nella documentazione amministrativa l’offerta tecnica, in violazione di quanto previsto a pena di esclusione dal bando di gara (“A pena di esclusione dalla procedura di gara non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta tecnica”).

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Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 87 del 02/02/2024 accoglie il ricorso, ed annulla l’esclusione:
10: La censura proposta con il primo motivo di ricorso principale avverso la disposta esclusione della ……….. dalla gara è fondata e deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che l’anticipazione del contenuto dell’offerta tecnica nella busta “virtuale” contenente la documentazione amministrativa non comporti la violazione del divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta.
Tale divieto, invero, costituisce applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica che trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione.
Pericolo, nel caso di specie, non sussistente non risultando che il file contenente l’offerta tecnica (erroneamente denominato “patto di integrità” e per tale motivo erroneamente inserito nella busta virtuale della documentazione amministrativa) contenesse elementi propri dell’offerta economica e fosse, per questo, idoneo a condizionare, sia pure potenzialmente, la valutazione discrezionale dell’offerta tecnica.
Nessun vulnus può derivare, pertanto, al corretto svolgimento delle fasi della procedura di gara, dall’erronea anticipazione della sola proposta tecnica nella busta contenente la documentazione ammnistrativa il cui esame non è caratterizzato, come è noto, da alcuna valutazione di tipo discrezionale richiedendosi alla stazione appaltante solo di verificare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo alle imprese concorrenti previa attivazione, ove necessario, del soccorso istruttorio.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 02//02/2024 di Roberto Donati

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