Appalti, il compenso del progettista va indicato sempre. Anche nell’indagine di mercato

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Il compenso del progettista va indicato anche nell’indagine di mercato

Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara. Lo ribadisce l’Anac in una nota a firma del presidente Giuseppe Busia approvata in merito all’istruttoria sull’affidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia a Pesaro, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 156.621 euro.

Nella stessa nota, l’Autorità spiega anche che, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso: i livelli di progettazione omessi, infatti, non sono soppressi ma unificati al livello successivo e le voci di parcella relative ai singoli livelli progettuali tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi.

I fatti

L’istruttoria dell’Anac nasce da una segnalazione del Consiglio Nazionale Ingegneri (Cni) che ha rilevato come il corrispettivo a base della gara in questione non coincida con l’importo calcolato secondo i parametri del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 cui le stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. 

Il Comune di Pesaro ha replicato spiegando di aver avviato una indagine di mercato per verificare la presenza di eventuali operatori economici interessati a partecipare alla selezione e che tale avviso quindi non costituisce “procedura di gara”, la quale avrebbe comportato l’obbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la determinazione dell’importo del corrispettivo. Il comune di Pesaro ricorda inoltre che l’oggetto dell’appalto riguarda un unico livello di progettazione “definitiva-esecutiva”, predisposta omettendo un livello di progettazione. Quindi l'importo calcolato dal Cni è diverso in quanto questo considera alcune prestazioni che non sono richieste dalla stazione appaltante. Il comune marchigiano ritiene, in sostanza, che alcuni corrispettivi riferibili agli elaborati del progetto definitivo potevano ritenersi assorbiti dagli analoghi elaborati del progetto esecutivo

I rilievi dell'Anac

L’Autorità rileva diversi profili di anomalia. Innanzitutto in merito alla mancanza del procedimento adottato per il calcolo dei compensi da porre a base di gara: tra le informazioni da indicare nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato c’è il valore dell’affidamento. Per quantificarlo correttamente, osserva Anac, non si può prescindere dal calcolo dei compensi che saranno posti a base d’asta nell’ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.

Quanto ai compensi fuori dai parametri previsti per legge, l’Anac ricorda che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base d’asta mediante applicazione delle tabelle del decreto “Parametri” se forniscono una motivazione adeguata. Nessuna motivazione adeguata invece è stata fornita in questo caso dal comune di Pesaro.

Quanto all’omissione di un livello di progettazione, l’Anac ricorda il comunicato del presidente dell’11 maggio scorso con cui è stato chiarito che quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione.  Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’incarico oggetto dell’affidamento anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.

Fonte: ANAC del 29/07/2022

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